Sentenza n. 5952/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Tivoli n. 103/2025, pubblicata in data 22/01/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso RG n. 2680/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 103/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 103/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire della Carta docente, per complessivi euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto la mancata ottemperanza dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., e lo ha accolto nel merito. Ha rilevato che la sentenza ottemperanda era definitiva, ritualmente notificata e non eseguita, mentre l'Amministrazione non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento e non ha fornito giustificazioni per la propria inerzia. Il giudice ha affermato che l'Amministrazione è obbligata a dare esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento, residuando una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità esecutive. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, assicurando alla ricorrente l'attribuzione del beneficio e il pagamento delle somme riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente dell'Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dalla serialità dei ricorsi.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Norma processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente di proporre l'azione esecutiva.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Modifica la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni richiamato dal giudice.
art. 1, commi 121-124, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento dell'utilità concreta riconosciuta da una pronuncia giurisdizionale definitiva e non attribuita dall'amministrazione mediante comportamento omissivo.
- L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratica o insufficienza finanziaria; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, entro i limiti del giudicato, sulle modalità del quomodo.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza definitiva, protratta oltre il termine dilatorio previsto per l'avvio dell'esecuzione e non giustificata né contestata in giudizio, integra inottemperanza e legittima l'accoglimento dell'azione esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell'interessato qualora il termine decorra inutilmente.
- La reiterata mancata esecuzione di giudicati da parte di un'amministrazione, attestata dalla serialità dei ricorsi, può giustificare la trasmissione della decisione agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di eventuale competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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