Sentenza n. 16484/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sulle istanze di riconoscimento della specializzazione per il sostegno conseguita in Spagna, presentate il 26 e il 30 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti richiedenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Ministero di concludere i procedimenti relativi alle domande di riconoscimento dei titoli abilitanti per il sostegno conseguiti in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente. Hanno dedotto che, nonostante la presentazione delle istanze il 26 e il 30 giugno 2025, era decorso inutilmente il termine procedimentale di 120 giorni, individuato nel combinato disposto della l. 241/1990 e dell’art. 16 del d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha rilevato che il Ministero è l’autorità competente a decidere sulle domande di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro e che la presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del termine senza una pronuncia, è sufficiente a fondare l’obbligo di provvedere. Nel caso concreto le istanze erano state presentate e, alla data del ricorso, era decorso il termine massimo di quattro mesi previsto considerando anche l’eventuale richiesta di integrazioni; non risultava adottato alcun provvedimento finale. Il Collegio ha quindi accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, termine fissato tenendo conto del carattere di massa dei procedimenti e dell’elevato numero di richieste. In caso di ulteriore inerzia, provvederà il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, quale commissario ad acta, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di delega. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Il ricorso contro il silenzio è lo strumento per ottenere l’accertamento dell’inadempimento e l’ordine all’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza.
art. 2 l. 241/1990
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata dai ricorrenti rispettivamente in data 26 e 30 giugno 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”, dopo aver previsto al comma 2 che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”.
La scadenza del termine generale di conclusione del procedimento senza un provvedimento espresso concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
Per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato UE, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto nella denominazione al ministero indicato dalla disposizione.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Considerando l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
La disposizione ha attribuito al ministero competente la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito; il TAR la richiama per identificare l’amministrazione tenuta a decidere.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell’amministrazione sono presupposti sufficienti per accertare l’obbligo di provvedere e il silenzio-inadempimento.
- Per il riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza documentale e decide entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; l’eventuale richiesta di integrazioni può portare il termine complessivo massimo a quattro mesi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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