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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19299/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile in sede di legittimità il motivo relativo al mancato esame di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. in un caso di concordato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel giudizio di appello la Corte d'appello di Roma ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè all'esito di concordato/patteggiamento in appello. L'imputato, tramite il difensore, ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo il mancato approfondimento di una causa di non punibilità prevista dall'art. 129, comma 1, c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nella materia del concordato in appello reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice. Il motivo dedotto non rientrava in tali categorie, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato/patteggiamento in appello; il richiamo serve a individuare il rito seguito e il perimetro dei motivi deducibili in cassazione contro la sentenza resa all'esito dell'accordo.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    La deduzione del mancato approfondimento di una causa di non punibilità non è, in questo contesto, motivo ammissibile di ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha reintrodotto il concordato in appello e, per effetto di tale riforma, è riaffermato il limitato ambito dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengono alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo intervenuto.
  • Non è consentito impugnare in cassazione la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. deducendo questioni estranee ai tre profili tipizzati, come il mancato approfondimento di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
  • Quando il motivo di ricorso non rientra nel perimetro dei vizi deducibili contro la sentenza da concordato in appello, il ricorso è dichiarato inammissibile de plano.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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