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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9391/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per peculato (art. 314 c.p.) relativa all'appropriazione di euro 25.000, avendo quale amministratrice di sostegno la disponibilità del patrimonio dell'amministrato e avendo emesso assegni poi utilizzati per acquistare un immobile intestato a sé. I motivi di ricorso erano: (i) violazione di legge e mancata motivazione per l'espunzione dal fascicolo di un verbale di dichiarazioni acquisito in indagini difensive e allegato all'atto di appello (rilevato come vizio ai sensi dell'art. 327-bis c.p.p. nel ricorso); (ii) violazione di legge (art. 603 c.p.p.) e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere la testimonianza di Giuseppe Villani, che a detta della difesa avrebbe dimostrato che l'acquisto era avvenuto su sollecitazione dell'amministrato (mancanza dell'elemento psicologico del reato); (iii) vizio di motivazione per presunta discrepanza valutativa rispetto ad altri episodi analoghi per i quali la stessa imputata era stata assolta in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima l'espunzione del verbale in quanto il giudizio abbreviato 'secco' definisce il processo allo stato degli atti e non consente l'ammissione di nuove prove in appello, salvo le specifiche facoltà previste dal codice (richiamando la giurisprudenza). Sul secondo e terzo motivo la Corte ha affermato che nel giudizio abbreviato d'appello la richiesta di integrazione istruttoria è mera sollecitazione di un potere discrezionale del giudice, esercitabile solo nei limiti dell'"assoluta necessità"; nel caso la testimonianza richiesta era esplorativa, non indicata come sopravvenuta e ritenuta irrilevante rispetto alle prove già acquisite che dimostravano l'utilizzo dei 25.000 euro per acquistare un immobile intestato alla ricorrente, elemento che evidenziava l'appropriazione e l'elemento soggettivo del reato. La Corte ha altresì ritenuto non contraddittoria la valutazione comparata con altre vicende in cui erano emerse circostanze diverse. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il reato è configurato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo per ragioni del proprio ufficio la disponibilità di denaro o beni altrui, se ne appropri e ne disponga come proprio; qui l'amministratrice di sostegno è stata ritenuta responsabile per l'utilizzo dei fondi per acquistare un immobile a proprio vantaggio.

  • art. 438, comma 1, cod. proc. pen. (giudizio abbreviato "secco")

    Il giudizio abbreviato che definisce il processo allo stato degli atti impedisce l'acquisizione di nuove prove in sede di appello; la "res iudicanda" si forma sulla base del quadro probatorio esistente al momento della scelta del rito.

  • art. 391-bis cod. proc. pen. (indagini difensive)

    Le indagini difensive possono essere svolte in ogni stato e grado, ma i risultati devono trovare ingresso nel processo secondo i criteri e limiti del codice per la formazione della prova; l'allegazione di verbali di indagini difensive in appello non garantisce automaticamente la loro acquisizione.

  • art. 327-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso in relazione all'espunzione del verbale; tuttavia la Corte ha valutato la questione alla luce del principio relativo al giudizio abbreviato e delle regole sull'ammissione delle prove.

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)

    Nel giudizio abbreviato in appello le parti possono sollecitare la rinnovazione dell'istruttoria ma è il giudice che, ex officio, valuta l'"assoluta necessità" dell'integrazione; il rifiuto è sindacabile in cassazione solo se emergono lacune, illogicità o contraddizioni decisive nella motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede le facoltà del giudice in relazione all'ammissione di prove nella fase di giudizio abbreviato; citata per chiarire che l'imputato può sollecitare l'esercizio di poteri integrativi, ma ciò non autorizza automaticamente l'acquisizione di nuova prova in appello.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato "secco" comporta che il processo si definisce sul materiale probatorio già esistente al momento della scelta: nuove prove non possono essere ammesse in appello salvo eccezioni molto tassative.
  • Le indagini difensive e i relativi verbali possono essere svolti e prodotti in ogni grado, ma la loro ammissione è soggetta ai criteri del codice processuale: l'allegazione in appello non garantisce la loro acquisizione automatica.
  • Nel giudizio abbreviato in appello la rinnovazione dell'istruttoria è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere ordinata solo per "assoluta necessità"; il rifiuto può essere impugnato in Cassazione solo se la motivazione presenta lacune, contraddizioni o illogicità rilevanti.
  • Differenze di esito giudiziale tra episodi simili sono compatibili quando emergono elementi fattuali diversi che giustificano una diversa valutazione dell'elemento soggettivo (p.es. uso dei fondi per bisogni dell'amministrato vs. acquisto di un bene intestato all'amministratore).
  • L'intestazione a sé di un bene acquistato con fondi dell'amministrato costituisce un elemento probatorio forte dell'appropriazione personale e dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato di peculato.

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