Sentenza n. 2765/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 806, depositata il 7 luglio 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Termini Imerese, che aveva condannato l’amministrazione a riconoscere 2.000 euro mediante buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino all’attribuzione e spese di lite, in relazione alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva ed era decorso il termine di 120 giorni previsto per il pagamento. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del giudicato e una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso: il Ministero deve rilasciare la Carta del docente e accreditarvi gli importi dovuti in esecuzione della sentenza civile, inclusi interessi o rivalutazione e spese, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore. Il Collegio rileva che la condanna pecuniaria è passata in giudicato, che sono state rispettate le formalità di notificazione e il termine di 120 giorni e che il Ministero non ha allegato l’avvenuto pagamento né fatti modificativi o estintivi del credito. Per l’eventuale persistente inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, il quale, su istanza del ricorrente dopo la scadenza infruttuosa del termine, dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni e riferire al TAR. Accoglie inoltre la domanda di penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato al Ministero; il commissario è incaricato anche dell’eventuale pagamento della penale maturata. La penalità è ritenuta non manifestamente iniqua, dato il protrarsi ingiustificato dell’inadempimento, la non particolare complessità degli adempimenti e l’assenza di ragioni ostative rappresentate dal Ministero. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 550 euro, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte); e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero dell’Istruzione per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il Commissario ad acta;
La penalità di mora è applicabile anche in relazione all’inadempimento di una condanna pecuniaria; nel caso concreto decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza, è quantificata in misura pari agli interessi legali e cessa comunque alla scadenza del termine di 60 giorni concesso per l’adempimento spontaneo, quando può intervenire il commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 – dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;
Gli importi dovuti in esecuzione del giudicato sono maggiorati degli interessi o della rivalutazione dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’amministrazione scolastica debitrice, nonché il rispetto del termine di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996 (gg. 120);
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo il rispetto del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione, termine che nel caso concreto era decorso.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 93 c.p.c.
condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore del legale di parte ricorrente indicato in epigrafe, dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
In presenza della dichiarazione di antistatarietà del difensore, le spese liquidate possono essere distratte in suo favore.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria passata in giudicato, accertati la regolare notificazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per il pagamento da parte dell’amministrazione, e in assenza di prova dell’adempimento o di fatti modificativi o estintivi del credito, il giudice ordina l’esecuzione integrale del giudicato.
- Per rendere effettivo il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva, anche con facoltà di delega, in caso di persistente inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta anche per l’inadempimento di una condanna pecuniaria quando non risulti manifestamente iniqua; la valutazione considera, tra l’altro, la durata e la giustificazione dell’inadempimento, la complessità degli adempimenti e l’eventuale indicazione di ragioni ostative.
- Quando è nominato un commissario ad acta con un termine per l’intervento sostitutivo, la penalità di mora può essere limitata al termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo, se la prosecuzione della penalità oltre tale termine risulterebbe iniqua in presenza del rimedio sostitutivo.
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