Cassazione Civile, Ordinanza n. 07898/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La lite nasce da un contratto di somministrazione di energia elettrica per uso cantiere. La società utente, ricevuta nell’ottobre 2011 una fattura di conguaglio di importo molto elevato, ha convenuto in giudizio la società venditrice per ottenere l’accertamento negativo del credito, contestando l’esattezza dei consumi fatturati e, in sostanza, il corretto funzionamento del contatore sostituito. Nel giudizio di merito la società venditrice ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le attività di distribuzione e sostituzione del contatore, chiamando in causa la società distributrice, che ha riconosciuto la propria legittimazione per tali attività e ha resistito nel merito. Il Tribunale ha respinto la domanda dell’utente ritenendo provati i consumi fatturati. In appello, invece, la Corte territoriale ha accolto parzialmente il gravame, rideterminando il credito relativo al periodo considerato. In cassazione la società distributrice ha proposto ricorso principale con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio senza considerare che la prova del corretto funzionamento del contatore poteva essere fornita anche con documenti e testimonianze, non solo con CTU; 2) omesso/errato esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., censurando la valutazione dei dati di consumo e dei corrispettivi; 3) violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. per la regolazione delle spese, ritenuta formalmente imputata solo alla distributrice nonostante la fattura fosse stata emessa dalla società venditrice. La società venditrice ha proposto ricorso incidentale con due motivi sostanzialmente corrispondenti ai primi due del ricorso principale. L’utente ha resistito con unico controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Sul primo motivo, esaminato unitamente ai corrispondenti motivi del ricorso incidentale, la Corte ha ribadito che nei contratti di somministrazione con rilevazione dei consumi tramite contatore la misura registrata è assistita da presunzione semplice di veridicità, ma ha precisato che nel caso concreto la Corte d’appello non aveva imposto una prova esclusivamente tecnica né aveva invertito l’onere della prova: aveva invece svolto una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ritenendo non raggiunta la prova dell’esattezza della pretesa creditoria. Il motivo è stato quindi reputato sostanzialmente inammissibile. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell’omesso esame, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del merito. Il terzo motivo, relativo alle spese, è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di chiarezza e per carenza di interesse concreto. In conseguenza, la Corte ha compensato le spese tra le due ricorrenti e le ha condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
il riparto dell’onere della prova resta ancorato ai fatti costitutivi del diritto fatto valere; nella somministrazione, il creditore deve provare la propria pretesa, mentre la contestazione del debitore non richiede un onere probatorio negativo sui fatti costitutivi altrui.
art. 115 c.p.c.
il giudice può porre a fondamento della decisione tutte le prove ritualmente acquisite; la norma non impone che la prova del corretto funzionamento del contatore debba necessariamente essere fornita con CTU.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato per la dedotta violazione di norme sostanziali e processuali, ma il motivo è ritenuto in sostanza inammissibile perché diretto a contestare la valutazione di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o dei dati di consumo, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti stretti consentiti dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la censura sulle spese è stata ricondotta a un vizio di omessa pronuncia/violazione processuale, ma dichiarata inammissibile per genericità e difetto di interesse.
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di regolazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di compensazione o riparto delle spese di lite.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta omessa pronuncia sul capo delle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti di somministrazione in cui i consumi siano rilevati tramite contatore, la misurazione registrata dal contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, superabile con contestazione e prova contraria valutata dal giudice secondo il complesso delle risultanze istruttorie.
- In caso di contestazione dei consumi fatturati, il somministrante-creditore resta onerato della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, incluso il corretto funzionamento del sistema di misurazione, ma tale prova non deve necessariamente essere fornita mediante consulenza tecnica d’ufficio: sono ammissibili e valutabili anche altri mezzi di prova.
- La parte che deduca il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può limitarsi a censurare la ricostruzione probatoria del giudice di merito o a proporre una lettura alternativa dei dati fattuali.
- Le censure sulle spese processuali devono essere formulate in modo specifico e comprensibile, evidenziando un concreto interesse all’impugnazione; altrimenti sono inammissibili.
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