Cassazione Civile, Ordinanza n. 23958/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La professionista, dopo essere stata nominata difensore d'ufficio in un procedimento penale, aveva tentato senza esito di ottenere il pagamento del proprio compenso dall'assistito, ottenendo solo un decreto/sentenza di condanna nei suoi confronti. Non avendo recuperato il credito, aveva chiesto la liquidazione a carico dell'erario. Il Tribunale le aveva riconosciuto solo una somma ridotta, applicando la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del testo unico sulle spese di giustizia, limitando inoltre il compenso alla sola attività di studio degli atti e negando il rimborso delle spese sostenute per il recupero giudiziale del credito, ritenendo che la decisione resa contro l'assistito non facesse giudicato nel procedimento di liquidazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 106-bis d.P.R. 115/2002, perché la difesa d'ufficio si era conclusa prima dell'entrata in vigore della norma e la riduzione non poteva applicarsi retroattivamente; 2) violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002 per avere liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari; 3) violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002 per il mancato rimborso delle spese del tentativo di recupero del credito, nonostante la documentazione prodotta; 4) violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. per la compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quarto. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la riduzione di un terzo dei compensi prevista dall'art. 106-bis d.P.R. 115/2002 non si applica alle attività difensive già esaurite prima della sua entrata in vigore. Ha inoltre riconosciuto che le spese, i diritti e gli onorari sostenuti per il vano tentativo di recuperare il credito professionale verso l'assistito devono essere considerati ai fini della liquidazione a carico dell'erario. La sentenza ottenuta contro il debitore non ha valore di giudicato nei confronti dello Stato, ma vale come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento del recupero; il giudice del procedimento di liquidazione deve quindi procedere a un'autonoma nuova liquidazione.
Norme richiamate
art. 106-bis d.P.R. 115/2002
riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai difensori d'ufficio
la riduzione non si applica retroattivamente alle attività difensive già esaurite prima della sua entrata in vigore; opera per le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore secondo il principio di concomitanza tra tariffa professionale ed epoca della prestazione
art. 82 d.P.R. 115/2002
il difensore d'ufficio può ottenere la liquidazione a carico dell'erario solo dopo il vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale verso l'assistito; le spese del recupero rientrano nel rimborso dovuto
art. 116 d.P.R. 115/2002
insieme all'art. 82 disciplina il presupposto e la misura della liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio a carico dello Stato
art. 170 d.P.R. 115/2002
la sentenza resa contro l'assistito non fa giudicato nel giudizio di opposizione alla liquidazione nei confronti dello Stato; rileva solo come fatto dimostrativo dell'infruttuoso recupero
art. 91 c.p.c.
richiamato per la censura sulla regolazione delle spese di lite, poi assorbita
art. 92 c.p.c.
richiamato per la censura sulla compensazione delle spese, poi assorbita
art. 132 c.p.c.
richiamato per la censura sulla motivazione della compensazione delle spese, poi assorbita
Massime di principio
- La riduzione dei compensi prevista da una norma sopravvenuta per il difensore d'ufficio non può incidere su prestazioni professionali già integralmente esaurite prima della sua entrata in vigore, dovendosi rispettare il collegamento tra epoca della prestazione e regime tariffario applicabile.
- Per ottenere la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio a carico dell'erario è necessario dimostrare di avere previamente esperito, senza esito e senza pretestuosità, il tentativo di recupero del credito verso l'assistito.
- Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti per il recupero giudiziale del credito professionale, se il recupero è risultato infruttuoso, devono essere compresi tra gli importi liquidabili a carico dello Stato.
- Il provvedimento giudiziale ottenuto contro l'assistito non vincola lo Stato nel procedimento di liquidazione del compenso, poiché non produce giudicato nei confronti di soggetti diversi; esso vale soltanto come prova dell'infruttuosità del recupero e impone al giudice una nuova autonoma liquidazione.
- Una censura sulla misura della liquidazione deve essere specifica, indicando quali attività ulteriori siano state svolte o quali importi dovessero essere riconosciuti secondo il regime tariffario applicabile; in difetto, il motivo è inammissibile.
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