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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16510/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra reati previsti dagli artt. 73, comma 1, e 74, commi 2 e 3, d.P.R. 309/1990, contestando la motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica. Sosteneva che il vincolo di continuazione interna era già stato riconosciuto in sede di cognizione (nella sentenza indicata sub b) sulla base di quattro indici: omogeneità dei reati, coincidente tipologia di sostanze, identità dei coimputati e contesto spazio-temporale, e che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di confrontarsi con quella valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione, non poteva omettere il confronto con la valutazione già compiuta in sede cognitoria sulla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati ricompresi nello stesso arco temporale e contesto. In particolare, il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/90 commesso il 15/05/2001 ricadeva nell'arco temporale dell'attività dell'associazione di cui all'art. 74 e nei reati-fine già ritenuti in rapporto di continuazione interna nella pronuncia di cognizione. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, perché riesamini l'istanza alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990

    reato di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti considerato come reato-fine nella valutazione della continuazione interna

  • d.P.R. 309/1990, art. 74, commi 2 e 3

    art. 74, commi 2 e 3 d.P.R. n. 309/1990

    norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; i reati commessi nell'ambito temporale e materiale dell'associazione possono essere collegati e assoggettati al vincolo della continuazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    regola la competenza del giudice dell'esecuzione per le istanze relative all'esecuzione; il giudice dell'esecuzione ha libertà di giudizio ma deve valutare e, se discorda, motivare rispetto alle conclusioni già adottate in sede cognitoria

  • Corte Costituzionale, sentenza 9 luglio 2013, n. 183

    C. cost. 9/7/2013, n. 183

    principio conforme secondo cui il rinvio per nuovo giudizio deve essere disposto a diverso giudice in persona fisica

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia, non può ignorare le valutazioni già compiute dal giudice della cognizione sulla continuazione: se non intende conformarsi, è obbligato a motivare espressamente il disallineamento rispetto al quadro della cognizione
  • Quando in sede di cognizione è stato riconosciuto il vincolo di continuazione tra reati (anche interni all'attività di un'associazione), il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi specificamente con quegli accertamenti e con gli indici che hanno portato al riconoscimento della continuazione
  • Gli elementi probativi che più frequentemente giustificano il riconoscimento della continuazione sono: omogeneità della fattispecie, coincidenza della tipologia di sostanze, identità o sovrapposizione dei coimputati e prossimità spazio-temporale degli eventi
  • Per chi propone l'istanza di continuazione è prudente allegare e documentare le sentenze e i provvedimenti di cognizione che hanno già valutato il vincolo, mettendo in evidenza i punti decisivi (tempo, luogo, modalità, soggetti) affinché il giudice dell'esecuzione possa compiutamente confrontarsi
  • Se il giudice dell'esecuzione omette il necessario confronto con la cognizione, il provvedimento può essere annullato in Cassazione con rinvio per nuovo giudizio
  • Nel riesame, il nuovo giudice deve valutare il complesso delle risultanze fattuali e giuridiche emerse nelle pronunce precedenti e motivare puntualmente eventuali ragioni per non riconoscere la continuazione

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