Cassazione Penale, Sentenza n. 1295/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca della sentenza di condanna n. 2334/2005 (Corte d'appello di Palermo) assumendo la violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla sentenza n. 4807/1999 (Corte d'appello di Palermo) che lo aveva assolto per partecipazione all'associazione mafiosa. L'istanza era fondata sugli artt. 649 e 669, comma 8, cod. proc. pen. e sull'art. 4 del Protocollo 7 CEDU, sostenendo l'inconciliabilità tra una sentenza di condanna e una di assoluzione riferite al medesimo fatto storico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di questione già definitivamente respinta dalla stessa Corte con Sez. 2, n. 47088/2022. È stato ribadito che la questione del ne bis in idem era stata già valutata e che non ricorreva duplicazione di giudicato, anche perché le associazioni contestate erano ritenute diverse. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunta "preclusione processuale": norma richiamata per sostenere che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione di preclusioni processuali. La Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata valutata e non fondata.
art. 669, comma 8, cod. proc. pen.
Disciplina gli "incidenti di esecuzione" e i rimedi contro l'esecuzione di sentenze irrevocabili; usato dal ricorrente per chiedere l'accertamento del bis in idem in sede di esecuzione. La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile per reiterazione della stessa questione.
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma sulla revisione straordinaria: evocata dal ricorrente come percorso alternativo per far valere l'inconciliabilità dei giudicati; la Corte ha osservato che la questione era già stata esaminata e respinta in sede di revisione e successiva cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che indica il vizio di violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto violazione di legge su questo fondamento, ma la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata e reiterativa.
art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU
Principio del ne bis in idem (divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto). La Corte ha interpretato che il principio non è stato violato, poiché le pronunce definitive riguardavano associazioni distinte e la questione era già stata definitivamente risolta.
Massime di principio
- Un ricorso che ripropone una questione già definitivamente valutata e respinta dalla Corte di cassazione è in genere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e reiterazione.
- La tutela invocata dal ne bis in idem (art. 4 Protocollo 7 CEDU) richiede identità del fatto storico e della fattispecie: sentenze su associazioni o fatti distinti possono non integrare il divieto di doppio giudizio.
- L'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. può essere utilizzato per far valere inconciliabilità tra giudicati, ma la verifica resta soggetta a limiti se la questione è già stata definitivamente decisa con pronunce precedenti.
- Prima di proporre un nuovo ricorso è fondamentale verificare la giurisprudenza pregressa sulla stessa questione: la mancata novità o la mera riproposizione di argomenti già rigettati può comportare condanne per spese e sanzioni (es. versamento a Cassa delle ammende).
- Per ottenere revisione o revoca di una sentenza irrevocabile occorrono elementi nuovi o vizi non già esaminati; semplici questioni di interpretazione già affrontate non giustificano la riapertura del giudizio.
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