Cassazione Penale, Ordinanza n. 04151/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra due sentenze di condanna divenute definitive. In entrambe le sentenze gli era stato contestato il reato di rapina, ma il giudice dell'esecuzione ha ritenuto insussistente un medesimo disegno criminoso: la prima rapina era stata commessa a Firenze il 6 aprile 2007 ai danni di un istituto di credito, nell'ambito di un'associazione a delinquere finalizzata alle rapine; la seconda a Catania il 21 settembre 2007 ai danni di un veicolo che trasportava mobili, con organizzazione pressoché inesistente e connotata da determinatezza estemporanea. Nel ricorso si denunciava, in sostanza, un asserito difetto di motivazione e si chiedeva una rivalutazione del merito circa la sussistenza della continuazione. La Corte rileva che i motivi sono diretti a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice dell'esecuzione e che non sono stati indicati specifici elementi sintomatici idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la continuazione tra i due fatti di rapina, valorizzando la diversità delle condotte, dei contesti criminosi e l'assenza di elementi concreti che dimostrassero una programmazione unitaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso, desumibile da indici concreti; non basta la mera omogeneità dei reati o la contiguità temporale se i fatti appaiono frutto di determinazioni estemporanee.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa di elementi concreti e sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e programmazione originaria dei reati successivi.
- La mera identità o analogia del titolo di reato e la vicinanza cronologica tra gli episodi non sono sufficienti, da sole, a dimostrare la continuazione, potendo invece essere indici di abitualità criminosa o di scelte di vita illecite.
- L'apprezzamento sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso è affidato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamento dei fatti.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle risultanze fattuali, se il ricorso mira soltanto a contrapporre una lettura alternativa degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
Come è indicizzato
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