Sentenza n. 338/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento, prot. n. 0144484/2025 del 19/06/2025, con il quale il Comune rigettava l’istanza di sanatoria, prot. n. 79192 del 01/04/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa al recupero di volumi, al mutamento di destinazione d'uso da deposito ad abitazione e alla demolizione di un locale cucina e di una piccola struttura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, dell'art. 3 Cost. e degli artt. 36-bis, 34-ter, 9-bis e 32 d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria ed errore di fatto. Ha sostenuto che l'istanza riguardasse, tra l'altro, il mutamento di destinazione d'uso di una porzione di circa 10 mq del torrino delle scale condominiale, qualificabile come variazione essenziale ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 380/2001 e sanabile ai sensi dell'art. 34-ter. Ha inoltre lamentato che il Comune non avesse esaminato integralmente tale componente dell'istanza. Quanto alla documentazione mancante, ha sostenuto che alcune dichiarazioni, il calcolo delle imposte, il contributo di costruzione, il titolo di proprietà e il progetto dell'impianto elettrico fossero integrabili successivamente. Ha infine affermato che la data di realizzazione dell'abuso fosse comunque conoscibile dall'Amministrazione e che i rapporti aeroilluminanti risultassero dalla pratica edilizia. È stata altresì dedotta una questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto legittimo il diniego, osservando che l'istanza riguardava il recupero di volumi esistenti, il cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione e la demolizione di opere abusive. L'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 è applicabile agli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale rispetto a un titolo edilizio, non agli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire. Il mutamento di destinazione d'uso non poteva essere qualificato come variazione essenziale rispetto al permesso di costruire in sanatoria n. 68/2014, poiché tale titolo aveva legittimato lo stato dell'immobile esistente al momento della domanda e non poteva costituire il parametro di riferimento per opere realizzate successivamente e in sua assenza. È stata quindi esclusa l'applicabilità dell'art. 36-bis. Il diniego ai sensi dell'art. 36 è stato ritenuto coerente con il principio della doppia conformità: la sanatoria richiede la conformità urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda e non può essere subordinata all'esecuzione futura di opere modificative dello stato di fatto. Il TAR ha escluso anche il difetto di motivazione, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato il pregiudizio derivante dalla rimozione delle opere e che non era stata provata la riconducibilità delle opere a varianti in corso d'opera costituenti parziale difformità da un titolo anteriore alla legge n. 10/1977, presupposto per l'applicazione dell'art. 34-ter. La questione di costituzionalità è stata giudicata manifestamente infondata, in ragione della natura straordinaria delle misure di sanatoria.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di diniego comunicato nel procedimento di sanatoria.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del diniego.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato in relazione agli obblighi istruttori e procedimentali dell'Amministrazione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiede la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; non consente sanatorie condizionate a future opere modificative.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Si applica agli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale rispetto a un titolo edilizio e agli interventi in parziale difformità o in assenza di SCIA, non agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire.
art. 34-ter d.P.R. 380/2001
Non è stato ritenuto applicabile in assenza della prova che le opere costituissero varianti in corso d'opera, realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 10/1977, qualificabili come parziale difformità dal titolo.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Invocato dal ricorrente per qualificare il mutamento di destinazione d'uso come variazione essenziale, qualificazione non condivisa dal Collegio rispetto al titolo edilizio in sanatoria.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento è stata ritenuta manifestamente infondata, stante la natura straordinaria delle sanatorie edilizie.
Massime di principio
- L'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 riguarda gli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale rispetto a un titolo edilizio, non gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire.
- Un permesso di costruire rilasciato in sanatoria legittima lo stato dell'immobile esistente al momento della domanda e non può fungere da titolo edilizio rispetto a opere realizzate successivamente alla sua adozione.
- La sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell'intervento, da verificare sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; non è ammissibile un titolo subordinato all'esecuzione futura di opere necessarie a rendere conforme l'intervento.
- L'applicazione dell'art. 34-ter d.P.R. 380/2001 richiede la prova che le opere costituiscano varianti in corso d'opera realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 10/1977 e qualificabili come parziale difformità dal titolo edilizio.
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