Cassazione Penale, Sentenza n. 20049/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per autoriciclaggio. Dedicono in particolare la mancata e/o indeterminata individuazione del reato presupposto dell'autoriciclaggio (contestato con richiamo all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 nel capo di imputazione) e chiedono che, per il principio del favor rei, si ritenga applicabile la fattispecie meno grave (art. 10‑quater, comma 1 o comunque non la fattispecie con crediti inesistenti) con conseguente riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648‑ter.1, comma terzo, c.p. Ingrassia deduce inoltre violazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.). I ricorrenti sostengono che il richiamo all'art. 8 fosse un errore materiale e che la documentazione processuale non consenta di individuare il reato presupposto nella forma più grave (art. 10‑quater, comma 2), sicché doveva applicarsi il favore rei.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di legittimità ha ritenuto i motivi aspecifici perché non confutano la motivazione, già chiara e congrua, della Corte d'appello e del GUP che, letti congiuntamente (doppia conforme), documentano come il disegno criminoso prevedesse l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la compensazione indebita con crediti inesistenti. Di conseguenza il reato presupposto è stato individuato nell'art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione con crediti inesistenti), fatto che esclude il riconoscimento della circostanza attenuante speciale invocata. Quanto alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche per Ingrassia, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha escluso attenuanti per la gravità degli illeciti e l'assenza di resipiscenza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a pagare somme alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sul motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e privo della necessaria correlazione critica con la motivazione del giudice di merito
art. 648‑ter.1, comma terzo, c.p.
Circostanza attenuante speciale invocata dai ricorrenti: la Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo che il reato presupposto sia grave (art. 10‑quater, comma 2) e dunque non compatibile con l'attenuante richiesta
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce chi emette fatture per operazioni inesistenti; il richiamo nel capo di imputazione è stato interpretato dalla Corte come indicazione del carattere inesistente delle operazioni alla base dei crediti, non come errore tale da determinare indeterminatezza del reato presupposto
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Disciplina l'indebita compensazione: comma 1 (compensazione con crediti non spettanti) e comma 2 (compensazione con crediti inesistenti). La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie del comma 2, più grave, poiché i crediti erano fondati su fatture per operazioni inesistenti
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Riguarda l'uso di fatture per operazioni inesistenti da parte di chi le utilizza; i ricorrenti sostenevano che, se si fosse voluto indicare tale condotta, si sarebbe dovuto richiamare quest'articolo, ma la Corte ha comunque ritenuto provato il carattere inesistente dei crediti
art. 9 d.lgs. n. 74/2000
Prevede l'esclusione di concorso tra chi emette fatture false e chi le utilizza; richiamata dai ricorrenti in prospettiva interpretativa, senza però ribaltare la valutazione di merito
art. 62‑bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa del giudice di merito sulla loro sussistenza, basata sulla gravità dei fatti e assenza di resipiscenza
art. 133 c.p.
Elenco dei criteri per la determinazione della pena e per valutare le circostanze attenuanti; la Corte ha ricordato che il giudice di merito può fondare la decisione anche su uno solo degli elementi previsti
art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Prevede il dibattimento trattato in forma cartolare; il ricorso è stato trattato ai sensi di questa disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, incluse le spese e sanzioni; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se il capo di imputazione appare non perfettamente coordinato, il giudice può comunque individuare il reato presupposto alla luce del contesto probatorio e del disegno criminoso emerso dagli atti; un richiamo normativo apparente (es. art. 8) può essere letto come indicazione della natura 'inesistente' delle operazioni sottostanti al credito.
- La doppia conforme (sentenza di primo grado richiamata dalla sentenza d'appello che adotta gli stessi criteri valutativi) costituisce un unico corpo motivazionale che la Cassazione legge congiuntamente: il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale motivazione per non essere dichiarato aspecifico.
- Il motivo di cassazione deve essere specifico e criticare concretamente il percorso argomentativo del giudice di merito; ripetere le stesse doglianze già esaminate in appello senza confutare le ragioni della decisione determina l'inammissibilità.
- L'applicabilità di attenuanti speciali dipende dalla precisa identificazione del reato presupposto e dalla sua gravità legale: se il predicate crime ha maggiore edittale (es. fattispecie per crediti inesistenti) l'attenuante può essere preclusa.
- La valutazione sull'applicazione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata (anche richiamando elementi previsti dall'art. 133 c.p.), è insindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione.
- La confessione o ammissione può concorrere a chiarire la fattispecie, ma non supplisce alla necessità che il capo di imputazione e la motivazione indichino in modo interpretabile il reato presupposto; tuttavia, la Corte può desumere la concreta natura della condotta dagli atti processuali anche in caso di incertezza formale dell'imputazione.
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