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Sentenza

Sentenza n. 3756/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 3.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35138, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata alla ricorrente a mezzo raccomandata il 18.10.2022 (doc. 1); -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).

Giustizia amministrativa202216627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione Agea di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/1996 e 1996/1997

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione Agea del 3 ottobre 2022, notificata il 18 ottobre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare imputato per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, unitamente agli atti presupposti relativi al conteggio dei quantitativi di latte, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Ha dedotto, tra l'altro, violazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies l. 241/1990, del principio di legalità, dell'art. 97 Cost., del principio di irretroattività degli atti amministrativi e del giudicato, nonché violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ulteriori motivi riguardavano la prescrizione del preteso credito e degli interessi, la violazione della normativa europea sul prelievo supplementare e dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché l'elusione del giudicato penale e comunitario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nelle more del giudizio, l'art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina sopravvenuta. Tale previsione ha reso inefficace ex lege anche l'atto impugnato, imponendo all'Amministrazione una nuova rideterminazione del prelievo. Poiché l'annullamento giudiziale della comunicazione non avrebbe più procurato un'utilità concreta alla ricorrente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione di Agea.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione rende inefficaci ex lege le comunicazioni di ricalcolo di Agea già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e impone la loro sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravvenienze rendono priva di utilità la decisione sulla domanda; nel caso concreto, l'inefficacia ex lege dell'atto impugnato ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta rende ex lege inefficace l'atto amministrativo impugnato e ne impone la sostituzione con un nuovo provvedimento, il giudizio di annullamento dell'atto originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non residuando un'utilità concreta dalla pronuncia giudiziale.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prescinde dall'esame dei vizi dedotti contro l'atto divenuto inefficace, poiché la nuova disciplina normativa ha eliminato l'effetto lesivo attuale del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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