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Sentenza

Sentenza n. 437/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2261/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7682/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale dell'importo di euro 869,12;

Giustizia amministrativa202503342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che condannava il Ministero al pagamento di euro 869,12 a titolo di retribuzione professionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle euro 869,12 a titolo di retribuzione professionale. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il titolo giudiziale era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando che l'inerzia ministeriale si inserisce in un contenzioso seriale relativo al mancato pagamento della retribuzione professionale ai docenti a tempo determinato, con possibile maturazione di interessi, penalità di mora e spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente e validamente notificata al Ministero.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., secondo quanto richiamato dal giudice, in materia di attestazione di conformità del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il termine è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato validamente notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione soccombente di eseguire il titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare all'Amministrazione inadempiente qualora decorra inutilmente il termine assegnato per l'esecuzione.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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