Cassazione Civile, Ordinanza n. 28317/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l’annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004. L’avviso aveva mantenuto la categoria C/1 ma incrementato la classe dell’immobile da 5 a 10, con conseguente aumento della rendita catastale. La CTR aveva ritenuto insufficiente la motivazione dell’atto, perché fondata solo sul significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona rispetto all’insieme delle microzone comunali. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, sostenendo di avere assolto all’obbligo di motivazione indicando lo scostamento dei valori e la rivalutazione della zona dovuta anche a interventi di riqualificazione urbana ed edilizia e allo sviluppo di attività direzionali e commerciali. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la generalizzata rivalutazione della microzona, asseritamente idonea a giustificare il riclassamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, affermando che, in tema di revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, l’Amministrazione deve motivare in modo rigoroso non solo sul presupposto dello scostamento tra valori medi di mercato e catastali, ma anche sugli elementi concreti della microzona e dell’immobile che abbiano inciso sul nuovo classamento. Nel caso concreto, l’avviso si era limitato a richiami generici allo scostamento dei valori senza indicare fonti, modalità, tempi e criteri di elaborazione dei dati, né le specifiche caratteristiche urbanistiche o edilizie rilevanti. La CTR ha quindi correttamente applicato i principi giurisprudenziali. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza dell’Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
"la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali"
la revisione del classamento per microzone è legittima solo se ricorrono lo scostamento significativo dei valori medi previsto dalla norma e una motivazione rigorosa che renda conoscibili le ragioni concrete del nuovo classamento
art. 1, comma 336, L. 311/2004
"situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie"
viene richiamato per distinguere questa diversa procedura da quella di cui al comma 335, che ha presupposti differenti e riguarda mutamenti di carattere generale o collettivo
art. 3, comma 58, L. 662/1996
è menzionato come ulteriore ipotesi di riclassificazione quando il classamento risulti palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari
art. 7, L. 212/2000
è richiamato quale norma sull’obbligo di motivazione degli atti impositivi, applicabile anche agli avvisi catastali
art. 3, L. 241/1990
è richiamato quale parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo
art. 380 bis c.p.c.
viene menzionato per la trattazione camerale non partecipata e per la regolare costituzione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di deduzione delle violazioni di legge formulate nel ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è evocato in relazione alla censura di omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione per la soccombenza di un’Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione dell’avviso non può esaurirsi nel mero richiamo allo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, ma deve indicare gli elementi concreti che, in quella specifica area e per il singolo immobile, giustificano il diverso classamento.
- L’Amministrazione, oltre a provare il presupposto generale della riclassificazione di massa, deve specificare fonti, criteri, modalità e tempi di rilevazione ed elaborazione dei dati utilizzati per il calcolo dei valori medi e per la determinazione della soglia di scostamento.
- Il nuovo classamento deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni specifiche del provvedimento e di controllarne la correttezza, anche quando l’atto si inserisca in un’operazione diffusa di riqualificazione della microzona.
- Non è sufficiente un richiamo generico a riqualificazione urbana, rivalutazione della zona o fatti notori: occorre un collegamento puntuale tra tali fenomeni e il concreto mutamento del classamento dell’unità immobiliare.
- Il giudice di merito correttamente rigetta l’impugnazione dell’avviso catastale quando accerti che l’atto è motivato solo in termini generali e non considera le caratteristiche edilizie e urbanistiche rilevanti ai fini della singola unità immobiliare.
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