Cassazione Civile, Ordinanza n. 00832/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2013, fondato su verifiche della Guardia di finanza confluite in PVC. L’Ufficio aveva ritenuto che le società rumene coinvolte fossero prive di autonoma gestione e, quindi, sostanzialmente riconducibili a una società italiana del gruppo. In primo grado la CTP aveva annullato l’accertamento solo quanto all’IVA, confermandolo per IRES e IRAP. In appello la CTR aveva invece ritenuto legittima anche la pretesa IVA, applicando l’art. 7-ter d.P.R. 633/1972 e valorizzando la territorialità dell’imposta in relazione alle prestazioni rese al principale committente italiano. Con il ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 7-ter d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 17, commi 2 e 7, d.P.R. 633/1972, nonché violazione del principio di neutralità dell’IVA. Sosteneva che il criterio corretto fosse quello del committente soggetto passivo e che, per le prestazioni rese a soggetti passivi italiani, l’imposta fosse stata già assolta con reverse charge; per le prestazioni rese a committenti esteri, l’IVA non sarebbe stata dovuta in Italia. Deduceva quindi che la CTR avrebbe errato nel trattare indistintamente tutte le operazioni come imponibili in Italia e nel porre a suo carico un debito IVA già assolto o comunque non dovuto in Italia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti in cui la CTR aveva attratto all’imponibilità in Italia tutte le operazioni della contribuente senza distinguere tra prestazioni rese a committenti italiani e prestazioni rese a committenti esteri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, affinché verifichi operazione per operazione quali siano state effettivamente rese a committenti stabiliti in Italia e, solo per queste, confermi la ripresa; per le altre, se non imponibili in Italia, dovrà essere rideterminata la pretesa, con conseguente rimodulazione anche delle sanzioni. La Corte ha escluso invece che la doglianza sul reverse charge e sulla neutralità dell’imposta potesse condurre, di per sé, all’annullamento integrale dell’accertamento, rilevando che non era provato l’effettivo assolvimento dell’imposta nei modi allegati e che, comunque, il regime ordinario non è equivalente al reverse charge nei rapporti interni in presenza di esterovestizione accertata.
Norme richiamate
art. 7-ter d.P.R. 633/1972
Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi, il criterio generale è quello del domicilio/stabilimento del committente; l’imponibilità va dunque verificata in relazione a ciascuna prestazione e alla sede del committente.
art. 17 d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il meccanismo del reverse charge; la Corte osserva però che, nei rapporti interni e in presenza di esterovestizione, non vi è automatica equivalenza con il regime ordinario e non risulta provato il concreto assolvimento dell’imposta secondo tale meccanismo.
art. 21, n. 1, lett. b) della Sesta direttiva
Richiamato incidentalmente per evidenziare gli obblighi connessi al reverse charge nei servizi resi in ambito comunitario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di IVA sui servizi, il criterio della territorialità impone di verificare separatamente, operazione per operazione, la qualità e la localizzazione del committente; non è consentito attrarre indistintamente all’imponibilità interna tutte le prestazioni solo perché una parte rilevante è resa a un committente stabilito in Italia.
- Quando una sentenza di merito applica correttamente il criterio del committente previsto dall’art. 7-ter d.P.R. 633/1972, l’errore censurabile può consistere non nel criterio astrattamente richiamato, ma nella mancata distinzione tra operazioni imponibili in Italia e operazioni non imponibili per committenza estera.
- Il regime del reverse charge non può essere invocato come equivalenza automatica del regime ordinario né come ragione sufficiente per escludere la ripresa fiscale, se non risulta provato in fatto il concreto assolvimento dell’imposta nei modi previsti.
- In presenza di accertata esterovestizione, i rapporti con i committenti italiani possono essere trattati come rapporti interni, rispetto ai quali opera il regime ordinario dell’IVA salvo prova di specifiche deroghe; il giudice di rinvio deve quindi rimodulare la pretesa distinguendo le operazioni imponibili da quelle escluse.
- La deduzione della violazione del principio di neutralità dell’IVA non è idonea, da sola, a paralizzare la pretesa impositiva quando il contribuente non dimostri l’effettiva corretta applicazione dei meccanismi di assolvimento dell’imposta e restino utilizzabili, in chiave sistematica, gli strumenti di rimborso previsti dall’ordinamento.
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