Cassazione Penale, Sentenza n. 13030/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso per indagini su una presunta truffa aggravata nei confronti dello Stato. Sono contestati due profili: (1) nullità per violazione degli artt. 309, comma 9‑bis, e 324, comma 7, c.p.p., per il mancato differimento dell'udienza di riesame nonostante «gravi motivi» (termine molto breve di notifica/convocazione, ricadente su sabato/domenica, e distanza geografica tra uno dei difensori e l'indagato agli arresti domiciliari a Trani, che avrebbe reso difficile predisporre la strategia difensiva); (2) nullità per violazione degli artt. 273 e 275, comma 3, c.p.p., per omissione nel decreto di sequestro dei criteri di selezione del materiale informatico acquisito (si sarebbe eseguita copia integrale dei dispositivi senza selezione, acquisendo dati estranei all'indagine).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso è riproduttivo di censure già proposte al riesame e privo della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; sul primo motivo, il Tribunale aveva adeguatamente motivato la mancanza di "gravi motivi" per il differimento, richiamando il carattere accelerato e perentorio del procedimento, la disponibilità di due difensori (uno residente in Trani) e la possibilità di comunicazione tra difensori e indagato; sul secondo motivo, la Corte rileva che la questione dei criteri di selezione del materiale informatico non era stata specificamente devoluta al giudice del riesame (in sede di riesame si era contestata la pertinenzialità e le finalità probatorie, non la perimetrazione contenutistica/temporale o i criteri di selezione), perciò è precluso il suo esame in cassazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309, comma 9‑bis, cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata in relazione alla disciplina del differimento dell'udienza per il riesame; la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale del Tribunale circa l'insussistenza di "gravi motivi" fosse adeguatamente motivata
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamata unitamente all'art. 309 per disciplinare la richiesta di rinvio dell'udienza di riesame; la Corte ha confermato che il rifiuto al differimento richiede motivazione che valuti la gravità della situazione invocata rispetto ai termini perentori del procedimento
art. 273, cod. proc. pen.
Norma sul sequestro probatorio: la censura relativa alla perimetrazione del sequestro è considerata non specificamente devoluta al giudice del riesame, perciò inammissibile in cassazione se non proposta al riesame
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo di indicare i criteri di selezione del materiale informatico sequestrato; la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione non fosse stata contestata specificamente in sede di riesame e quindi non esaminabile in cassazione
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ricorda il requisito di specificità delle censure in cassazione contro provvedimenti cautelari: i motivi devono essere formulati con precisione e non riprodurre genericamente quanto già deciso
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La disposizione che limita i motivi utilizzabili nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; la Corte rileva l'assenza della specificità richiesta
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente a €3.000
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali particolarmente gravi: le censure devono essere precise e non semplicemente ripetere argomenti già valutati in sede di riesame
- La richiesta di differimento dell'udienza di riesame richiede la dimostrazione di "gravi motivi" rispetto al diritto che si assume compromesso e va valutata tenendo conto del carattere accelerato/perentorio del procedimento; mere difficoltà organizzative o distanza geografica, se non adeguatamente documentate, possono essere ritenute insufficienti
- Questioni relative alla perimetrazione del sequestro (es. criteri di selezione del materiale informatico, limiti temporali o contenutistici) devono essere formulate e specificate già nella richiesta di riesame: se non devolute al giudice del riesame, non potranno essere esaminate in cassazione
- La motivazione del giudice del riesame deve rispondere ai parametri di coerenza, completezza e ragionevolezza; un rifiuto ben motivato a fronte di termini urgenti è difficilmente censurabile in sede di legittimità
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è prudente valutare con attenzione l'ammissibilità e la specificità delle censure prima di proporre ricorso
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