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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42210/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato condannato per lesioni personali (art. 582 e art. 585 cod. pen.) per aver colpito con un coltello la persona offesa, lesioni giudicate guaribili in 10 giorni (capo a), e per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, L. n. 110/1975 per il porto ingiustificato del coltello al di fuori dell'abitazione (capo b). Il Tribunale di Matera lo aveva condannato a 6 mesi di reclusione, spese e risarcimento. In cassazione il ricorrente deduceva sei motivi: vizio di motivazione e di valutazione della prova (artt. 605, 546 e art. 192 c.p.p.), mancata qualificazione dell'elemento soggettivo e del nesso causale (collegato anche alla procedibilità e aggravanti), mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 4, comma 3, L. 110/1975, errata applicazione della continuazione e cumulo fra pene eterogenee (art. 81 cod. pen.), errori nella dosimetria della pena (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e mancata valutazione della particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha confermato la correttezza della valutazione probatoria e della qualificazione dolosa delle lesioni, rilevando che l'imputato si era sottratto all'esame e non aveva fornito versione alternativa credibile. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente infondato il terzo motivo con riferimento alla motivazione della esclusione della circostanza prevista dall'art. 4, comma 3, L. 110/1975 e ha constatato che la contravvenzione contestata al capo b) si era estinta per prescrizione al 15/06/2021; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel reato. Ha altresì accolto il sesto motivo: la Corte territoriale aveva valutato erroneamente i parametri per l'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità), usando elementi del comma 2 dell'art. 133 invece dei parametri di cui al comma 1; per questo motivo la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza per la determinazione del trattamento sanzionatorio, rimandando la causa alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo esame della pena e delle circostanze. Per il resto il ricorso è stato rigettato. Spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di lesioni personali; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e la sussistenza dell'elemento doloso alla luce delle prove acquisite

  • art. 585 cod. pen.

    Aggravanti inerenti alle lesioni: la Corte ha confermato l'applicazione in base alla ricostruzione fattuale e alle risultanze mediche e testimoniali

  • art. 4 L. n. 110/1975

    secondo comma; terzo comma (circostanza attenuante)

    Regola il porto di armi bianche. La Corte ha ritenuto prescritta la contravvenzione (capo b) e ha censurato la motivazione della Corte d'appello riguardo all'esclusione dell'attenuante di cui al comma 3

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Voce del codice di rito citata dal ricorrente in tema di motivazione dell'impugnata sentenza; la Cassazione ne ha valutato l'adeguatezza della motivazione

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma riguardante il ricorso per cassazione; richiamata nel motivo sulla presunta violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola il libero convincimento del giudice nella valutazione della prova; la Corte ha ribadito che la valutazione del giudice di merito è riservata e che l'assenza del ricorrente al dibattimento incide sul peso difensivo

  • art. 131-bis cod. pen.

    Particolare tenuità del fatto: la Cassazione ha ritenuto errata la valutazione della Corte territoriale perché ha fatto riferimento a elementi del comma 2 dell'art. 133 anziché ai parametri del comma 1 dell'art. 133 nella verifica della tenuità

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena. La Corte chiarisce che per l'applicazione dell'art. 131-bis vanno considerati i parametri del comma 1; il comma 2 (che richiama fattori come il comportamento successivo) non può essere confuso con i parametri preliminari

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante speciale e sua rilevanza nella dosimetria; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla dosimetria dalla riapertura del giudizio sul trattamento sanzionatorio

  • art. 81 cod. pen.

    Principio del cumulo delle pene per reati continuati; la questione è stata assorbita in parte dalle decisioni di annullamento e rinvio

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di proscioglimento e la non manifesta infondatezza delle eccezioni: la Cassazione ha rilevato che non risultava evidente una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione tende a confermare le valutazioni probatorie dei giudici di merito se queste risultano logicamente motivate e supportate da riscontri estrinseci; il semplice richiamo alle conclusioni del primo giudice non è di per sé illecito se la Corte d'appello illustra i riscontri che ne giustificano l'adesione
  • L'assenza o il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a esame può indebolire significativamente la posizione difensiva: la mancata esposizione diretta di una versione alternativa può essere valorizzata come elemento a supporto della decisione di condanna
  • La prescrizione estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio limitatamente a quel capo; è importante verificare i termini e la decorrenza della prescrizione per ogni capo contestato
  • Per valutare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis occorre fare riferimento ai parametri indicati dall'art. 133, comma 1; l'assenza di ravvedimento o di riparazione non può da sola precludere l'applicazione della tenuità se gli altri parametri risultano favorevoli
  • Se la Corte di legittimità riscontra errori nella motivazione relativi alla determinazione della pena o all'applicazione di circostanze attenuanti, è frequente il rinvio ad altra Corte d'appello per un nuovo esame della dosimetria
  • Le questioni formali (vizii di motivazione, riferimenti normativi errati) possono produrre effetti diversi: annullamento senza rinvio quando il reato è estinto o vi è causa di estinzione; annullamento con rinvio quando è necessario riesaminare profili di merito non definitivamente risolti
  • Nel proporre impugnazioni è importante articolare compiutamente le censure (in particolare fornendo elementi probatori alternativi) e, se possibile, far comparire l'imputato al dibattimento o produrre mezzi idonei a contrastare efficacemente la versione della parte offesa

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