Ordinanza n. 758/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Caserta del 12/01/2026 in pari data notificato, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-CE/L/Q/2023/100330 rilasciato in data 26/04/2023; nonchè di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale ed in particolare del decreto del 31/12/2025 della medesima Prefettura di rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione in pari data notificato al domicilio digitale eletto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, nonché il connesso decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione. Nella fase cautelare ha evidenziato di avere trovato, prima della revoca e dopo averne informato l'amministrazione nel procedimento, un'occupazione presso un diverso datore di lavoro. Tale circostanza è stata documentata in giudizio ed è stata posta a fondamento della contestazione dell'operato prefettizio, che non l'avrebbe adeguatamente considerata.
La decisione
Il TAR, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare. In particolare, ha rilevato che il ricorrente aveva trovato lavoro con un altro datore prima dell'adozione della revoca, aveva comunicato tale circostanza all'amministrazione in sede endoprocedimentale e ne aveva fornito prova documentale. Secondo la giurisprudenza della Sezione, tale elemento doveva essere considerato dall'amministrazione. Per l'effetto, il TAR ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia dell'atto impugnato. Ha fissato la trattazione del merito alla prima udienza pubblica utile del 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base della domanda di tutela cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti, nella fase di sommario esame, gli estremi per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione della legittimità di una revoca del nulla osta al lavoro subordinato e dei conseguenti provvedimenti in materia di soggiorno, l'amministrazione deve considerare la circostanza, comunicata dall'interessato durante il procedimento e adeguatamente documentata, che lo straniero abbia trovato lavoro presso un diverso datore prima dell'adozione della revoca.
- Nella fase cautelare, la documentata omessa considerazione da parte dell'amministrazione di un nuovo rapporto di lavoro instaurato dallo straniero prima della revoca del nulla osta può integrare un profilo sufficiente a giustificare la sospensione dell'efficacia dell'atto, ferma la successiva decisione sul merito.
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