Sentenza del 27/10/2022 n. 4694 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Ici-Imu- Esenzione - Fabbricati destinati alla vendita - Omessa dichiarazione - Decadenza dal beneficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sulla perdita del beneficio di esenzione IMU per fabbricati costruiti e destinati alla vendita (non locati) a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione prevista dal d.l. n. 102/2013, art. 2, con la quale il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili entro il termine ordinario previsto dalla norma.
La decisione
La decisione ha confermato che l'esenzione IMU prevista dall'art. 2 del d.l. n. 102/2013 è subordinata non solo al requisito sostanziale (fabbricato costruito e destinato alla vendita e non locato) ma anche all'adempimento dell'obbligo dichiarativo. L'omessa presentazione della dichiarazione nei termini ordinari comporta la decadenza dal beneficio fiscale; pertanto il ricorso del contribuente è stato respinto e la pretesa erariale del Comune è stata confermata.
Norme richiamate
d.l. n. 102/2013, art. 2
L'art. 2 riconosce l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita e non locati fintanto che permanga tale destinazione, subordinando il beneficio alla presentazione, entro il termine ordinario previsto, di una dichiarazione contenente l'attestazione dei requisiti e gli identificativi catastali; l'obbligo dichiarativo è condizione necessaria per ottenere l'esenzione.
Cass. n. 5190/2022
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'interpretazione secondo cui l'omissione della dichiarazione prevista dalla norma comporta la decadenza dal beneficio IMU, anche se sussistono i requisiti materiali per l'esenzione.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per fabbricati destinati alla vendita richiede il rispetto sia del requisito sostanziale (destinazione alla vendita e assenza di locazione) sia dell'obbligo formale della dichiarazione: entrambi sono necessari per fruire del beneficio.
- L'omessa presentazione della dichiarazione nei termini ordinari determina la decadenza dal beneficio fiscale, anche se il contribuente può dimostrare che i requisiti sostanziali sussistevano.
- I termini per la presentazione della dichiarazione vanno considerati rigorosamente; le eccezioni (es. impossibilità sopravvenuta, forza maggiore) devono essere provate dal contribuente per evitare la decadenza.
- È essenziale indicare nella dichiarazione gli identificativi catastali richiesti: omissioni formali rilevanti possono compromettere l'applicabilità dell'esenzione.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe conservare prove certe dell'avvenuta presentazione (ricevute, PEC, raccomandate) e, in caso di contenzioso, concentrarsi sulla dimostrazione del rispetto dei termini o di un valido motivo che giustifichi il ritardo.
- Se il beneficio viene negato per omissione dichiarativa, le possibilità di successo in giudizio sono limitate se non si dimostra tempestività o una causa che giustifichi l'omissione.
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