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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4694 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale - Ici-Imu- Esenzione - Fabbricati destinati alla vendita - Omessa dichiarazione - Decadenza dal beneficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla perdita del beneficio di esenzione IMU per fabbricati costruiti e destinati alla vendita (non locati) a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione prevista dal d.l. n. 102/2013, art. 2, con la quale il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili entro il termine ordinario previsto dalla norma.

La decisione

La decisione ha confermato che l'esenzione IMU prevista dall'art. 2 del d.l. n. 102/2013 è subordinata non solo al requisito sostanziale (fabbricato costruito e destinato alla vendita e non locato) ma anche all'adempimento dell'obbligo dichiarativo. L'omessa presentazione della dichiarazione nei termini ordinari comporta la decadenza dal beneficio fiscale; pertanto il ricorso del contribuente è stato respinto e la pretesa erariale del Comune è stata confermata.

Norme richiamate

  • d.l. n. 102/2013, art. 2

    L'art. 2 riconosce l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita e non locati fintanto che permanga tale destinazione, subordinando il beneficio alla presentazione, entro il termine ordinario previsto, di una dichiarazione contenente l'attestazione dei requisiti e gli identificativi catastali; l'obbligo dichiarativo è condizione necessaria per ottenere l'esenzione.

  • Cass. n. 5190/2022

    Giurisprudenza di riferimento che conferma l'interpretazione secondo cui l'omissione della dichiarazione prevista dalla norma comporta la decadenza dal beneficio IMU, anche se sussistono i requisiti materiali per l'esenzione.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per fabbricati destinati alla vendita richiede il rispetto sia del requisito sostanziale (destinazione alla vendita e assenza di locazione) sia dell'obbligo formale della dichiarazione: entrambi sono necessari per fruire del beneficio.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione nei termini ordinari determina la decadenza dal beneficio fiscale, anche se il contribuente può dimostrare che i requisiti sostanziali sussistevano.
  • I termini per la presentazione della dichiarazione vanno considerati rigorosamente; le eccezioni (es. impossibilità sopravvenuta, forza maggiore) devono essere provate dal contribuente per evitare la decadenza.
  • È essenziale indicare nella dichiarazione gli identificativi catastali richiesti: omissioni formali rilevanti possono compromettere l'applicabilità dell'esenzione.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe conservare prove certe dell'avvenuta presentazione (ricevute, PEC, raccomandate) e, in caso di contenzioso, concentrarsi sulla dimostrazione del rispetto dei termini o di un valido motivo che giustifichi il ritardo.
  • Se il beneficio viene negato per omissione dichiarativa, le possibilità di successo in giudizio sono limitate se non si dimostra tempestività o una causa che giustifichi l'omissione.

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