Cassazione Penale, Sentenza n. 30354/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza per reati connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998) e censure processuali: illegittima utilizzazione di copia forense di memoria cellulare, violazione del divieto di reformatio in peius, contestazione della configurabilità del reato rispetto allo Stato di destinazione dei migranti, e critica sulla valenza probatoria dei tabulati delle celle telefoniche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per aspecificità; infondato il motivo sul divieto di reformatio in peius, precisando che la motivazione può contenere valutazioni più severe senza mutare il dispositivo della pena; fondati i criteri applicati dal giudice di merito circa la configurabilità del reato di favoreggiamento (accertamento dello Stato di destinazione, verifica dell'assenza di titolo di ingresso sulla base di conversazioni intercettate, documenti contraffatti, false generalità e pagamenti all'organizzazione); ha inoltre ritenuto non decisiva ma integrativa la prova delle celle telefoniche e ha confermato la correttezza dell'applicazione dei principi probatori e della disciplina sull'errore di diritto/extra-penale per la conoscenza della normativa straniera.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)
Il reato ha natura di reato di pericolo: è sufficiente la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito dello straniero in uno Stato estero. L'illiceità dell'ingresso va verificata secondo la normativa dello Stato di destinazione e, in presenza di insuperabile dubbio sull'illiceità, il favoreggiatore va assolto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 21 del 2009 (interpretazione costituzionale dell'art. 12 T.U.)
Conferma che l'illegalità dell'ingresso in altro Stato deve valutarsi alla stregua della disciplina dello Stato in cui il soggetto favorito intende recarsi, per compatibilità con obblighi internazionali e comunitari.
Direttiva 2002/90/CE del 28 novembre 2002
Fonte comunitaria richiamata per l'interpretazione dell'art. 12: contribuisce a definire il quadro di obblighi per la repressione del favoreggiamento dell'emigrazione illegale.
Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (15 novembre 2000, 'Protocollo sul traffico di migranti')
Richiamato come fonte internazionale che impone obblighi allo Stato italiano nella repressione del traffico illecito di migranti, coerente con l'interpretazione dell'illiceità rispetto alla normativa straniera.
art. 5 cod. pen. (errore sulla legge penale)
Indicato come possibile strumento per risolvere problemi di ignoranza o errore del favoreggiatore circa la normativa straniera (errore su legge penale, secondo i casi).
art. 47 cod. pen., terzo comma (errore di fatto/extra-penale)
Alternativa all'art. 5 per risolvere l'errore relativo alla normativa straniera quando la disciplina applicabile sia extrapenale.
art. 416, commi quinto e sesto, cod. pen. (circostanze aggravanti del reato associativo)
Richiamate nella discussione sulle aggravanti del reato associativo: la Corte ha esaminato la questione senza modificare il trattamento sanzionatorio spettante ai ricorrenti.
art. 597 comma 3, cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius)
Applicato nel senso che il divieto riguarda il dispositivo della pena; la motivazione può essere più severa senza che ciò configuri reformatio in peius se il trattamento sanzionatorio non è mutato.
Massime di principio
- Per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 T.U.) è sufficiente la condotta finalizzata a procurare l'ingresso illecito: l'illiceità si verifica secondo il diritto dello Stato di destinazione; se non è possibile determinare con certezza l'illiceità, il favoreggiatore va assolto.
- L'errore o l'ignoranza del favoreggiatore sulla normativa straniera va valutato con gli istituti dell'errore: art. 5 c.p. per l'errore di diritto quando applicabile, ovvero le norme sull'errore di fatto/extra-penale (art. 47 c.p.) a seconda dei casi.
- Prove indiziarie e conversazioni intercettate, unitamente a circostanze concrete (assenza di titoli di viaggio validi, documenti contraffatti, pagamento a organizzazione), possono legittimare la conclusione sull'illiceità dell'espatrio anche se manca un documento formale che lo attesti.
- I tabulati delle celle telefoniche hanno valore integrativo e non necessariamente decisivo: possono corroborare le risultanze intercettive ma da soli non impongono una lettura alternativa manifestamente illogica delle prove.
- La contestazione della utilizzazione di prove acquisite illegittimamente richiede che il ricorrente illustri concretamente l'incidenza eliminatoria di quelle prove sull'assetto probatorio complessivo (prova di resistenza): se le residue prove sono sufficienti il vizio è ininfluente.
- Il divieto di reformatio in peius opera sul dispositivo sanzionatorio; il giudice di gravame può motivare in modo più severo senza modificare la pena e senza violare il divieto, purché il trattamento sanzionatorio resti invariato.
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