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Sentenza

Sentenza n. 680/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: della Deliberazione n. 186 del 23.9.2024 della G.C. del Comune di Taormina, avente ad oggetto: “revisione dell'assetto organizzativo - approvazione nuova macrostruttura. modifica dell'organigramma e del funzionigramma allegati al regolamento degli uffici e dei servizi dell'ente. Annullamento della deliberazione della giunta comunale n. 143 del 19.07.2024”, laddove – nell’allegato funzionigramma - ha disposto la natura di “struttura di II livello” del Corpo di Polizia Municipale, e, comunque, laddove ha disposto che “gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna, (determinazioni di impegno spesa, provvedimenti di liquidazione, determinazioni di affidamento acquisizione beni e servizi) sono di competenza del Responsabile dell’Area Amministrativa - Affari Generali Servizi Sociali e Demografici - Polizia Locale, quale struttura di primo livello”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 marzo 2025: della Deliberazione n. 1 del 10.2.2025 della Consiglio Comunale del Comune di Taormina, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento del Corpo di Polizia Municipale”, e, in parte qua, del medesimo Regolamento approvato, laddove, all’art.1, ha disposto che: “Il Corpo della Polizia Locale, all'interno dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, è una struttura di secondo livello. È facoltà della Giunta Comunale, nell'ambito dei poteri riconosciutigli dalla legge, attribuire al Corpo di Polizia Locale le funzioni amministrative proprie delle strutture organizzative di primo livello”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202401956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 23 settembre 2024 sull'assetto organizzativo e il funzionigramma del Corpo di Polizia Municipale, nonché deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 10 febbraio 2025 e relativo regolamento del Corpo di Polizia Municipale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il sindacato ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale che qualificava il Corpo di Polizia Municipale come struttura di secondo livello e attribuiva al responsabile dell'area amministrativa, quale struttura di primo livello, gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna, sostenendo l'illegittima scissione tra le attività operative e le funzioni amministrative di gestione del Corpo. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva deliberazione consiliare di approvazione del regolamento del Corpo, nella parte in cui confermava la natura di struttura di secondo livello e prevedeva la facoltà della Giunta di attribuire al Corpo funzioni amministrative proprie delle strutture di primo livello. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha rappresentato la cessazione della materia del contendere in ragione dell'attività amministrativa sopravvenuta e si è rimessa al Collegio per le spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere in senso proprio, poiché la delibera giuntale n. 290 del 29 dicembre 2025, qualificata come mero atto di indirizzo, non superava la deliberazione n. 186 del 23 settembre 2024 e il regolamento del Corpo approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 10 febbraio 2025 non era stato riesaminato né modificato nelle parti contestate. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., i fatti e gli atti sopravvenuti, unitamente al comportamento delle parti e alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, costituivano argomenti di prova sufficienti a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esito in rito e della natura interpretativa delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti ... argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    I fatti o gli atti sopravvenuti, valutati insieme al comportamento processuale delle parti, possono provare la sopravvenuta carenza di interesse e giustificare la declaratoria di improcedibilità, anche quando non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede un'attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, idonea a realizzare in modo pieno e irretrattabile la pretesa dedotta in giudizio.
  • Un atto amministrativo sopravvenuto qualificato come mero atto di indirizzo non è, di per sé, idoneo a superare o sostituire il provvedimento impugnato e non determina la cessazione della materia del contendere.
  • La mancata modifica o il mancato riesame delle disposizioni specificamente contestate impedisce di ritenere integralmente soddisfatto l'interesse azionato e di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • Anche in assenza di una piena soddisfazione della pretesa, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando fatti o atti univoci e il comportamento processuale delle parti dimostrino che non permane un interesse concreto e attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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