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Ordinanza

Ordinanza n. 1208/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 158 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto del Ministero dell’Interno n. 1315 del 16 giugno 2025, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente, del voto ottenuto dalla stessa candidata alla prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, e nello specifico delle domande n. 56, 60 e 79 della batteria del questionario sottoposta alla ricorrente, ancorché non conosciuti, e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova preselettiva della ricorrente e ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente ammissione alla prova scritta;

Giustizia amministrativa202601769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco degli ammessi alla prova scritta e punteggio della prova preselettiva, nella parte relativa alla mancata ammissione della candidata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la mancata ammissione alle prove scritte del concorso pubblico per 158 posti nella carriera prefettizia. Alla prova preselettiva ha conseguito 71 punti, mentre il punteggio necessario per l'ammissione era pari a 72,40. Ha dedotto l'illegittimità di tre quesiti, numeri 56, 60 e 79, ritenuti formulati in modo impreciso, incompleto o ambiguo, e ai quali non aveva risposto, con conseguente decurtazione di 0,70 punti per ciascun quesito. Ha chiesto l'annullamento degli atti lesivi, la rettifica del punteggio e l'ammissione alle prove scritte, anche mediante risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Ha domandato inoltre la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente all'ammissione della ricorrente con riserva alle prove scritte, fissate per il 9-13 marzo 2026. La misura è stata concessa esclusivamente in ragione del periculum in mora derivante dalla prossimità e dalla calendarizzazione delle prove e dall'irripetibilità della prova scritta, connessa alla tutela dell'anonimato dei candidati. Il Tribunale ha espressamente lasciato impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dei quesiti, rilevando che, soprattutto per i quesiti 56 e 60, la questione non appariva di immediata soluzione. Ha disposto che il Ministero dell'Interno, o la parte più diligente, fornisca aggiornamenti sull'esito delle prove scritte eventualmente sostenute e ha rinviato il seguito del giudizio alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'ammissione con riserva alle prove scritte.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e ammissione alle prove; l'ordinanza cautelare non decide definitivamente tale domanda.

Massime di principio

  • In presenza di una prova concorsuale imminente e non ripetibile, il periculum in mora può fondare l'ammissione con riserva del candidato, anche quando la legittimità dei quesiti contestati richieda un esame non immediato nel merito.
  • L'ammissione cautelare con riserva non comporta una valutazione definitiva sulla correttezza o legittimità dei quesiti contestati e lascia impregiudicata la decisione di merito.
  • L'irripetibilità della prova e la necessità di preservare l'anonimato dei candidati possono giustificare una misura cautelare interinale volta a evitare la perdita irreversibile della possibilità di partecipare alla procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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