Cassazione Civile, Ordinanza n. 38593/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per competenze professionali riferite a varie prestazioni rese in favore della controparte. La destinataria dell'ingiunzione propose opposizione, ottenendone l'accoglimento con revoca del decreto e condanna del professionista alle spese. L'avvocato propose appello, ma la Corte d'appello dichiarò l'estinzione del processo dopo la mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e alla successiva udienza di rinvio ex art. 309 c.p.c. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 24 Cost., sostenendo che la decisione di estinzione aveva leso il diritto di difesa e che, in particolare, non vi era prova della pretesa casella PEC piena. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché redatto in modo non conforme all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con richiami ad atti non localizzati, esposizione generica della vicenda e censure non chiaramente individuabili né confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo unico era generico e non autosufficiente, non rispettava l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancanza di indicazione della sede degli atti richiamati, e non si confrontava puntualmente con le rationes decidendi della sentenza d'appello. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La doglianza lo richiamava come parametro del diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato una lesione idonea a superare i requisiti di ammissibilità del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo; la mancanza di tale indicazione comporta inammissibilità.
art. 309 c.p.c.
La causa era stata rinviata a seguito della mancata comparizione delle parti all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 376 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando richiama atti o documenti del giudizio di merito, deve indicarne in modo preciso la sede processuale e consentirne l'immediato reperimento.
- È inammissibile il motivo che si risolva in una narrazione generica della vicenda processuale o in critiche non specifiche, senza un effettivo confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di una violazione del diritto di difesa non esonera il ricorrente dal rispetto dei requisiti di specificità e localizzazione degli atti imposti per il giudizio di legittimità.
- Quando la parte intimata non svolge difese in cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta però applicabile, in caso di inammissibilità, il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
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