Sentenza n. 274/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 365/2024, depositata e resa pubblica il 11.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1937/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per sette anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, che aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, per complessivi euro 3.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 aprile 2024, ma l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Il ricorrente ha evidenziato anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il ricorso era stato proposto dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e con termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora incontrasse nel caso concreto altre ragioni ostative: l'esecuzione della Carta richiede un procedimento complesso, articolato in più fasi e con il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi; il ritardo risultava riconducibile anche alla mole eccezionale del contenzioso seriale; il beneficio ha importo modesto e funzione di incentivo formativo, non di sostentamento. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e della standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione degli atti necessari alla sua attuazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente al giudice di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative, avuto riguardo anche ai vincoli normativi, finanziari e agli interessi pubblici coinvolti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva o del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il fondamento dell'utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15
L'astreinte nei confronti dell'amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere negata, oltre che per manifesta iniquità, anche per autonome altre ragioni ostative connesse alla specialità del debitore pubblico e alle concrete modalità dell'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata definitività del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi costituiscono presupposti sufficienti per ordinare all'amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, consentendogli la delega e fissando il termine per l'intervento sostitutivo.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate concretamente in relazione alla complessità delle procedure necessarie, al coinvolgimento di più strutture o soggetti, ai vincoli organizzativi e finanziari e alla natura dell'obbligo da adempiere.
- La complessità organizzativa dell'adempimento e l'eccezionale serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora, soprattutto quando il beneficio oggetto del giudicato abbia importo modesto e funzione incentivante, non essenziale al sostentamento del beneficiario.
- Il commissario ad acta appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, quando svolge le funzioni commissariali quale dipendente pubblico già retribuito, non ha diritto a un autonomo compenso per l'attività sostitutiva.
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