Cassazione Penale, Sentenza n. 23968/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di declaratoria di inesistenza, estinzione, nullità o inefficacia dell'ingiunzione a demolire n.19/2007. La ricorrente contestava la motivazione del giudice dell'esecuzione, deduceva violazioni degli artt. 6 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu), sosteneva la manifesta illogicità e il travisamento del fatto, invocava i principi della giurisprudenza CEDU (sentenza Ivanova) sul principio di proporzionalità della demolizione e affermava elementi di fatto non considerati (presunta non proprietà dell'immobile, presenza di persona grave e allettata, importanza dell'abitazione per la vita familiare). Chiedeva dunque la revoca o la dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione a demolire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non deducibile in cassazione il travisamento del fatto e non idonea la violazione degli artt. 6 e 8 Cedu come motivo autonomo di ricorso. Ha osservato l'esistenza di due titoli esecutivi che riguardano l'intero fabbricato e che la seconda sentenza esecutiva concerne anche il completamento delle opere; ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva presentato istanza di autodemolizione (con nulla osta del P.M.), non ha fornito elementi nuovi o dedotti al giudice dell'esecuzione che giustifichino l'applicazione dei principi Ivanova (es. concreta impossibilità di reperire altra sistemazione, situazioni di particolare vulnerabilità debitamente documentate), e che il semplice ritardo nell'esecuzione non legittima il mantenimento dell'opera abusiva. Pertanto il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata in quanto la precedente sentenza ex art.444 costituiva uno dei titoli definitivi che disponevano la demolizione dell'opera abusiva; usata per dimostrare la pluralità di provvedimenti esecutivi a carico della ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento alla preclusione di dedurre in Cassazione il 'travisamento del fatto': la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
art. 581 cod. proc. pen.
Usato per sottolineare che per l'applicazione dei principi derivanti dalla giurisprudenza CEDU (es. Ivanova) nell'incidente di esecuzione devono essere allegati e provati elementi di fatto rilevanti davanti al giudice dell'esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette la condanna alle spese processuali e a una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende; applicata per pronunciare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 6 e 8)
I diritti invocati (diritto a un processo equo e diritto al rispetto della vita privata e familiare) sono considerati rilevanti ai fini della valutazione di proporzionalità nelle esecuzioni, ma la loro semplice invocazione non costituisce autonomo motivo di ricorso in Cassazione; eventuali profili di illegittimità devono essere dedotti nei modi e nei tempi processuali previsti.
Giurisprudenza CEDU - sentenze Ivanova, Cherkezov, Kaminskas
Principio di proporzionalità nell'esecuzione di demolizioni: il giudice deve valutare la disponibilità di tempo per sanare l'abuso o trovare soluzioni abitative alternative, la presenza di persone vulnerabili, l'impatto su diritti fondamentali e la possibilità di ricorso effettivo; tali elementi devono essere specificamente documentati e posti all'attenzione del giudice dell'esecuzione.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 (Ferri) e Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza di legittimità che conferma i limiti del sindacato della Cassazione: non sono ammissibili deduzioni sul travisamento del fatto e non possono essere direttamente proposte in Cassazione questioni di violazione della Costituzione o della CEDU.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso dedurre il 'travisamento del fatto': la Corte non può riesaminare la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito.
- Le presunte violazioni della CEDU o della Costituzione non costituiscono automaticamente un motivo di ricorso per Cassazione; tali questioni devono essere formulate nei termini e nei rimedi processuali adeguati.
- Per invocare i principi di proporzionalità derivanti dalla giurisprudenza CEDU (es. Ivanova) nell'ambito di un procedimento esecutivo è necessario che il ricorrente porti davanti al giudice dell'esecuzione elementi fattuali concreti e documentati (persone vulnerabili, impossibilità di reperire abitazione alternativa, tentativi di sanatoria, ecc.).
- Il ritardo nell'esecuzione dell'ordine di demolizione non conferisce di per sé un diritto al mantenimento dell'opera abusiva: solo la sanatoria o l'acquisizione a favore del Comune possono legittimare il mantenimento.
- Se la parte ha adottato iniziative compatibili con l'esecuzione (es. istanza di autodemolizione o mancanza di atti concreti per sanare o trovare soluzioni abitative), tali elementi possono indebolire le istanze di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve aver dedotto nei precedenti gradi tutti gli elementi di fatto rilevanti; nuovi elementi non dedotti in primo grado rischiano di essere inammissibili in sede di legittimità.
- Esito processuale prevedibile: ricorso inammissibile comporta condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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