Cassazione Penale, Sentenza n. 7360/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Bonis impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 14/07/2022 chiedendo la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. relativa alla sentenza del Tribunale di Milano del 01/07/2016 e, in subordine, la restituzione nel termine per proporre impugnazione per l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. Il ricorso per Cassazione è stato tuttavia sottoscritto e presentato personalmente dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, dopo le modifiche introdotte dalla legge 23/06/2017 n.103 agli artt. 571 e 613 c.p.p., è esclusa la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso in Cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. La decisione si è fondată anche sulla giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite n. 8914/18 e pronunce successive). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere la rescissione del giudicato; la Corte non ha esaminato il merito della richiesta perché ha rilevato un vizio formale di ammissibilità del ricorso in Cassazione.
art. 571 cod. proc. pen.
Richiamato nella valutazione delle modifiche legislative: la riforma del 2017 ha inciso sulla possibilità di proposizione personale del ricorso in Cassazione.
art. 613 cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato; la Corte l'ha interpretata in senso restrittivo dopo la legge n.103/2017, escludendo la proposizione personale dell'imputato.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifica gli artt. 571 e 613 c.p.p. escludendo la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto decisive tali modifiche per dichiarare l'inammissibilità.
Sezioni Unite, sentenza n. 8914/18 del 21/12/2017
"Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"
Principio di diritto applicato dalla Corte: la proposizione del ricorso per Cassazione richiede la sottoscrizione di difensori iscritti nell'albo speciale; la mancata osservanza rende il ricorso inammissibile.
Sez.6, n. 36796 del 20/09/2021 (Cospito)
Giurisprudenza di merito che conferma l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione presentati personalmente dall'interessato in materia di rescissione del giudicato, applicando l'art. 613 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente di condannare la parte che ha proposto il ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Dopo la legge n.103/2017 l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
- La legittimazione a proporre il ricorso (titolarità sostanziale del diritto di impugnare) va distinta dalle modalità concrete di proposizione: le modalità richiedono la necessaria rappresentanza tecnica davanti alla Corte di Cassazione.
- Se si intende chiedere la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) o la restituzione dei termini per omessa notifica, tali rimedi possono essere esperiti, ma vanno comunque rispettati i requisiti formali e la rappresentanza obbligatoria per la Cassazione.
- La presentazione personale di ricorsi in Cassazione dopo l'entrata in vigore della riforma espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) se si riscontra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In situazioni dubbie (es. omissione di notifiche, questioni di procedura) è essenziale avvalersi di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione per preservare l'ammissibilità del rimedio e per una corretta impugnazione.
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