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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32131/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di un controllo su documentazione bancaria trasmessa dall'autorità finanziaria francese, l'amministrazione finanziaria contestava a un contribuente la detenzione, per l'anno 2007, di ingenti somme presso una banca svizzera, emerse dalla cd. Lista Falciani, e notificava un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP, rideterminando i redditi ritenuti sottratti a tassazione. In primo grado e in appello il contribuente contestava: la retroattività della presunzione di cui all'art. 12 d.l. 78/2009; l'inutilizzabilità della Lista Falciani e la necessità di ulteriori prove; la mancata allegazione del PVC e difetti di motivazione dell'accertamento; nonché l'illegittimità delle sanzioni, sostenendo che non potessero applicarsi quelle raddoppiate introdotte dal d.l. 78/2009 per fatti anteriori, e chiedendo comunque l'esclusione delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, confermando che la presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente alle annualità anteriori al 1 luglio 2009; ha però ribadito che la pretesa fiscale può essere sorretta, per gli anni anteriori, dagli stessi fatti valorizzati dalla norma come presunzioni semplici, con onere del contribuente di fornire la prova contraria. È stato invece accolto il terzo motivo limitatamente al trattamento sanzionatorio: pur sussistendo la colpa grave per l'omessa indicazione nel quadro RW delle attività estere, non potevano applicarsi le sanzioni raddoppiate del d.l. 78/2009, dovendo il giudice di rinvio rideterminare la sanzione secondo il regime più favorevole e verificare l'eventuale incidenza della sopravvenuta disciplina sanzionatoria del d.lgs. 158/2015. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. 78/2009

    comma 1; comma 2; commi 2-bis e 2-ter

    Il comma 2, che introduce la presunzione legale di evasione per attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata, ha natura sostanziale e non è retroattivo; i commi 2-bis e 2-ter, invece, hanno natura procedimentale e si applicano anche alle annualità precedenti per il raddoppio dei termini di accertamento e per la contestazione delle sanzioni, nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 4 d.l. 167/1990

    Costituisce il parametro degli obblighi dichiarativi delle attività finanziarie detenute all'estero, la cui violazione consente l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni.

  • art. 5 d.l. 167/1990

    È la base normativa delle sanzioni per omessa dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute all'estero.

  • art. 3 d.lgs. 472/1997

    Si applica il principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria; tra la legge vigente al momento del fatto e quella sopravvenuta si applica la più favorevole, salvo definitività del provvedimento.

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    È richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo, ma la Corte ritiene integrata la colpa grave per l'omessa dichiarazione nel quadro RW.

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    È invocato dal ricorrente per escludere la punibilità, ma non impedisce l'applicazione delle sanzioni nel caso di omessa dichiarazione delle attività estere.

  • art. 43 DPR 600/1973

    È richiamato nel primo motivo per sostenere la decadenza dell'accertamento, ma la censura è rigettata.

  • art. 42 DPR 600/1973

    È richiamato nel secondo motivo in relazione al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 37 DPR 600/1973

    È invocato dal ricorrente per contestare il fondamento probatorio dell'accertamento.

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato come parametro sulla motivazione e conoscibilità degli atti impositivi.

  • art. 10 L. 212/2000

    È richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura sull'operato dell'Ufficio.

  • art. 3 L. 241/1990

    È invocato per denunciare difetti di motivazione dell'atto amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo in tema di onere probatorio; la Corte conferma che, per gli anni anteriori al 2009, l'Ufficio può utilizzare presunzioni semplici e resta ferma la prova contraria del contribuente.

  • art. 14 d.l. 350/2001

    È richiamato con riferimento all'effetto preclusivo dello scudo fiscale, la cui operatività richiede la giustificazione dell'incoerenza tra somme estere e importi scudati.

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    È il termine di decadenza e prescrizione richiamato ai fini del raddoppio previsto dal d.l. 78/2009 per le sanzioni.

  • art. 32 d.lgs. 158/2015

    La Corte richiama il nuovo sistema sanzionatorio tributario, potenzialmente applicabile retroattivamente se il procedimento non è definitivo, in forza del favor rei.

Massime di principio

  • La presunzione legale che considera costituite con redditi sottratti a tassazione le attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Per gli anni anteriori all'entrata in vigore della presunzione legale, l'amministrazione può comunque fondare l'accertamento sugli stessi fatti come presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; in tale ipotesi l'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione sanzionatoria previsto dalla disciplina sulle attività finanziarie estere ha natura procedimentale e si applica anche alle annualità pregresse per gli atti notificati dopo l'entrata in vigore della norma.
  • In materia di sanzioni tributarie opera il principio del favor rei: se la disciplina sopravvenuta è più favorevole e il provvedimento non è definitivo, il giudice deve applicare la sanzione meno gravosa anche in relazione a violazioni anteriori.
  • La sussistenza della colpa grave può essere ravvisata nell'omessa dichiarazione nel quadro RW di attività finanziarie estere; tuttavia la quantificazione della sanzione deve rispettare il regime normativo applicabile e le eventuali modifiche sopravvenute più favorevoli.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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