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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore ha agito per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due donazioni del 18 maggio 2015, con cui una donna aveva trasferito al figlio quote di partecipazione in due società. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda, ma il tribunale in appello aveva accolto la pretesa ritenendo sussistenti sia l'elemento soggettivo, in ragione della prevedibilità del credito e della consapevolezza dei rischi patrimoniali, sia l'eventus damni, per l'asserita sottrazione di beni e la mancanza di prova di altri cespiti di valore equivalente. I donatari hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non vi fosse la condanna richiamata dal tribunale, che il credito era stato comunque pagato dopo la sentenza e che la disponente possedeva altri beni idonei a garantire il credito; con il secondo hanno denunciato violazione di legge, contestando la conformità dell'appello all'art. 342 c.p.c., la ricorrenza della dolosa preordinazione per un atto anteriore al credito, l'irrilevanza della buona fede e della natura familiare del rapporto, nonché l'omessa contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non rituale per difetto di specifica indicazione, ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., della sede processuale, del dato documentale e del momento della discussione dei fatti dedotti; ha inoltre escluso la decisività della presenza di un'abitazione rurale, non essendo stato indicato il suo valore, e ha reputato irrilevante il pagamento del debito avvenuto dopo la sentenza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la frammentazione in sub-motivi, alcuni privi dell'indicazione della norma violata, e ha dichiarato inammissibili le censure su art. 342 e art. 115 c.p.c. per mancata specifica indicazione del contenuto degli atti rilevanti; ha inoltre affermato l'irrilevanza dello stato soggettivo del terzo trattandosi di atto a titolo gratuito e ha comunque osservato che le restanti doglianze investivano accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione. È stato disposto anche l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azione ai sensi dell'art. 2901

    per l'azione revocatoria è sufficiente, quanto all'eventus damni, la maggiore difficoltà di esazione o la variazione qualitativa del patrimonio; per gli atti anteriori al credito rileva la preordinazione dolosa al pregiudizio del creditore

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è deducibile solo nel rispetto rigoroso degli oneri di specificità e localizzazione del fatto storico, del dato documentale e del momento della sua discussione

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente la sede processuale, il contenuto del documento o atto e il momento in cui il fatto è stato discusso; in difetto la censura è inammissibile

  • art. 342 c.p.c.

    la censura sulla specificità dei motivi di appello è inammissibile se il ricorrente non riproduce specificamente il contenuto dell'atto di gravame

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta non contestazione non è scrutinabile se non vengono specificamente indicati gli atti difensivi che la integrerebbero

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve indicare chiaramente la norma di diritto asseritamente violata, pena l'inammissibilità della censura

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non assolve agli oneri di specifica indicazione del fatto storico, del documento su cui esso si fonda, della sede processuale di produzione e del momento in cui il fatto è stato discusso tra le parti.
  • Ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni può consistere anche nella semplice aggravata difficoltà di soddisfazione del credito o nella variazione qualitativa del patrimonio del debitore, senza necessità di prova dell'assoluta incapienza.
  • Quando l'atto di disposizione è a titolo gratuito, lo stato soggettivo del terzo beneficiario non è decisivo ai fini della revocatoria come lo sarebbe per gli atti onerosi.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che richiedano una nuova valutazione del merito o che investano circostanze fattuali non adeguatamente dedotte e accertate nei gradi di merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 115 c.p.c. richiede la puntuale riproduzione del contenuto degli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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