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Sentenza

Sentenza del 18/05/2017 n. 2146 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - RADDOPPIO TERMINI - Applicabilità - Requisiti - Comunicazione notitia criminis ad autorità penale - Non necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare il raddoppio dei termini per l'accertamento relativamente ad atti notificati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 128/2015 e della Legge n. 208/2015. Il ricorrente contestava, in particolare, l'assenza di prova dell'effettivo inoltro alla Procura della Repubblica della comunicazione di notizia di reato. Secondo la disciplina allora vigente, tuttavia, non era necessario dimostrare tale comunicazione: era sufficiente che l'Ufficio avesse ravvisato elementi obiettivi idonei a integrare una rilevanza penale della condotta.

La decisione

La tesi favorevole all'Amministrazione è stata confermata. Per gli atti notificati prima della riforma, il raddoppio dei termini poteva operare anche senza la documentazione dell'inoltro della notitia criminis alla Procura e senza che fosse definito, o persino avviato, un procedimento penale. Rilevavano esclusivamente la sussistenza, secondo una valutazione dell'Ufficio, di elementi obiettivi potenzialmente configuranti un reato. Gli effetti della disciplina precedente sono stati fatti salvi dall'art. 2 del D.lgs. n. 128/2015.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 128/2015

    La riforma ha modificato la disciplina del raddoppio dei termini, ma l'art. 2 fa salvi gli effetti prodotti dalla normativa previgente per le fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Legge n. 208/2015

    Richiamata quale ulteriore intervento normativo di riforma della disciplina dei termini di accertamento e del relativo raddoppio.

  • Art. 2 del D.lgs. n. 128/2015

    Prevede la salvaguardia degli effetti della disciplina precedente per gli atti e le situazioni anteriori alla riforma.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 247 del 25 luglio 2011

    Ha ritenuto sufficiente, ai fini del raddoppio previgente, la presenza di elementi obiettivi di possibile rilevanza penale, senza necessità di provare l'effettiva trasmissione della notizia di reato né l'esito del procedimento penale.

Massime di principio

  • Per gli atti impositivi anteriori alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini non richiedeva la prova documentale dell'invio della notitia criminis alla Procura.
  • Nel regime previgente era sufficiente che l'Amministrazione individuasse elementi obiettivi idonei a prospettare una rilevanza penale della condotta; non era necessario che il reato fosse definitivamente accertato.
  • L'esito, l'archiviazione o la mancata instaurazione del procedimento penale non incidevano automaticamente sulla validità del raddoppio dei termini.
  • Per valutare la legittimità del raddoppio occorre anzitutto individuare la data di notifica dell'atto e la disciplina vigente in quel momento, poiché le riforme successive non si applicano necessariamente retroattivamente.
  • La disciplina applicabile alle fattispecie anteriori deve essere interpretata tenendo conto delle disposizioni transitorie che salvaguardano gli effetti già prodotti dalla normativa previgente.

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