Cassazione Penale, Sentenza n. 35359/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile per un episodio dell'8 febbraio 2019 qualificato come imbrattamento di cose altrui (art.639 c.p.) anziché come danneggiamento (art.635 c.p.). La difesa deduce violazione di legge chiedendo una interpretazione costituzionalmente orientata della combinazione degli artt. 635 e 639 c.p. (sostenendo che la nozione di "beni immobili" nel comma 2 dell'art.639 non debba coincidere con quella dell'art.812 c.c. ma con la nozione di bene immobile prevista dall'art.635, comma 2, n.1 c.p.), e in subordine la rimessione alla Corte Costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza. Si deduce altresì mancanza di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. e) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti: la questione sostanziale proposta in cassazione non era stata dedotta in grado d'appello e costituisce quindi novità, in violazione della catena devolutiva prevista dagli artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 c.p.p., sicché il motivo non poteva essere esaminato. È stata inoltre respinta la censura di carenza di motivazione, con la precisazione che le lettere b) e c) dell'art.606 c.p.p. riguardano inosservanza o errata applicazione della legge e non l'argomentazione logico-giuridica del giudice; la lettera e) riguarda profili di fatto. Quanto al merito della questione sostanziale, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: l'art.639 c.p. tutela l'estetica e la pulizia (il "quomodo" e l'offesa alla decenza/ordine pubblico) indipendentemente dal quantum di danno materiale o dai costi di ripristino, per cui la comparazione proposta dalla difesa fra imbrattamento e danneggiamento sul solo piano del costo/entità del danno è prospetticamente errata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art.616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 639 c.p. (imbrattamento e deturpamento)
La norma tutela l'estetica e la "nettezza" dei beni: punisce l'imbrattamento/deturpamento per il pregiudizio all'estetica e al decoro, indipendentemente dall'entità dei costi di ripristino.
art. 635 c.p. (danneggiamento)
Regola le condotte di danneggiamento, tradizionalmente valutate in base all'entità del pregiudizio materiale; non è sovrapponibile automaticamente all'imbrattamento sul piano sanzionatorio o concettuale.
art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e e comma 3)
Definisce i motivi di cassazione per violazione di legge (b, c) e per carenza di motivazione su fatti (e). La Corte ha richiamato il divieto di dedurre in Cassazione questioni non proposte in appello (comma 3) salvo eccezioni.
art. 609 c.p.p. (comma 2)
Parte delle regole sulla devoluzione in Cassazione: non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello salvo quelle rilevabili d'ufficio o insorte successivamente.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa per il principio di ragionevolezza nella interpretazione delle norme penali; la Corte non ha ritenuto necessaria la rimessione alla Corte Costituzionale né ha rilevato violazione di ragionevolezza nella fattispecie.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per infliggere euro 3.000 al ricorrente.
art. 812 c.c. (richiamato nella censura difensiva)
Menzionato dalla difesa come termine di paragone per la nozione di 'beni immobili'; la Corte non ha condiviso la prospettazione di sovrapporre la definizione civilistica a quella penalistica in senso da ritenere lesiva della ragionevolezza.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni sostanziali che non siano state dedotte in grado d'appello, salvo che si tratti di pure questioni di diritto sopravvenute o insorte successivamente (ius superveniens) o di questioni rilevabili d'ufficio.
- La carenza di motivazione è sindacabile in Cassazione nei limiti previsti dall'art.606 c.p.p.; le lettere b) e c) riguardano violazioni di legge, mentre la lettera e) riguarda mancanze di motivazione sui fatti; l'interpretazione del diritto operata dal giudice di merito non richiede lo stesso livello di dettaglio argomentativo che si pretende per i profili fattuali.
- La qualificazione giuridica dei fatti (es. imbrattamento ex art.639 c.p. vs danneggiamento ex art.635 c.p.) è rilevante e può dipendere da elementi diversi dall'entità economica del danno: l'art.639 mira a reprimere la lesione dell'estetica e del decoro, indipendentemente dai costi di ripristino.
- Chi impugna deve proporre in appello i profili giuridici che intende poi portare in Cassazione: omissioni in appello espongono al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie per ricorso infondato.
- Prima di chiedere la rimessione alla Corte Costituzionale è necessario che la questione sia tempestivamente e correttamente formulata nel grado di merito; la Corte di legittimità valuta anche la correttezza prospettica dell'inquadramento della questione.
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