Sentenza n. 643/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento del -OMISSIS-, avente prot. n. -OMISSIS-, adottato dall’Area III della Prefettura di Catania - Ufficio territoriale del Governo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell’istanza di annullamento della revoca della patente e di rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, destinatario nel 2014 della revoca della patente conseguente all’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha impugnato il diniego con cui la Prefettura, nel 2026, ha respinto l’istanza presentata dopo quasi dieci anni dalla cessazione della misura di prevenzione. Ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale; violazione e falsa applicazione dell’art. 120 Codice della strada e della l. n. 177/2024, sostenendo l’inapplicabilità ratione temporis della novella e la violazione dei principi di irretroattività, legalità, proporzionalità e ragionevolezza; difetto di istruttoria e di motivazione per omessa valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, della cessazione della misura, dell’assenza di recidive, del reinserimento sociale e lavorativo e del precedente rilascio del passaporto. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la tardiva mancata impugnazione dell’originario provvedimento di revoca.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che, dopo la modifica dell’art. 120, comma 3, Codice della strada introdotta dalla l. n. 177/2024, il rilascio di una nuova patente dopo la revoca sia subordinato non solo al decorso di almeno tre anni, ma anche all’assenza delle situazioni preclusive previste dal comma 1, salvo gli effetti della riabilitazione. La Prefettura esercita quindi un potere vincolato, limitato all’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi, e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo: la controversia spetta al giudice ordinario. Il TAR ha escluso l’inapplicabilità della novella, applicando il principio tempus regit actum: ogni atto della serie procedimentale è regolato dalla disciplina vigente al momento della propria adozione. Il procedimento relativo al rilascio di una nuova patente è autonomo rispetto alla precedente revoca, sicché non è configurabile un’applicazione retroattiva della disciplina meno favorevole. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, Codice della strada
Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono stati sottoposti (…) alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…) fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)
La sottoposizione a una misura di prevenzione costituisce situazione preclusiva al conseguimento della patente, salvo gli effetti della riabilitazione.
art. 120, comma 3, Codice della strada
In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1.
Dopo la revoca, il decorso del termine minimo di tre anni non è sufficiente: per ottenere una nuova patente devono comunque essere superate le situazioni preclusive del comma 1.
legge 25 novembre 2024, n. 177
Ha introdotto nell’art. 120, comma 3, Codice della strada l’ulteriore condizione dell’assenza delle situazioni preclusive previste dal comma 1.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La dedotta violazione del preavviso di rigetto non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell’art. 120, comma 3, Codice della strada, il rilascio di una nuova patente successivo alla revoca richiede sia il decorso di almeno tre anni sia l’assenza delle situazioni preclusive previste dal comma 1, salvo gli effetti della riabilitazione.
- La verifica prefettizia dei requisiti morali previsti dall’art. 120 Codice della strada costituisce attività vincolata, priva di margini di discrezionalità valutativa; la relativa controversia concerne diritti soggettivi e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- In applicazione del principio tempus regit actum, la domanda di rilascio di una nuova patente è regolata dalla disciplina vigente al momento dell’adozione del relativo provvedimento, anche quando la precedente revoca sia stata disposta sotto una disciplina anteriore.
- La nuova disciplina dell’art. 120, comma 3, Codice della strada non ha applicazione retroattiva sulla precedente revoca, poiché opera nell’autonomo procedimento concernente il successivo rilascio di una nuova patente.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
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