Sentenza del 22/01/2018 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Violazioni finanziarie e sanzioni - Deduzioni difensive - Mancato accoglimento - Pagamento ridotto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che il comma 7-bis richiama le sanzioni indicate nel comma 7 in senso ampio. Pertanto, il beneficio del pagamento ridotto a un terzo si applica non solo alle sanzioni rideterminate in seguito all'accoglimento delle deduzioni difensive, ma anche a quelle confermate dopo il rigetto delle deduzioni. Il contribuente può quindi definire la sanzione mediante pagamento ridotto nei termini e alle condizioni previste dal comma 3.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 16, commi 3, 7 e 7-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di deduzioni difensive contro le sanzioni per violazioni finanziarie. In particolare, si discute se il pagamento ridotto a un terzo previsto dal comma 3 sia applicabile soltanto alle sanzioni rideterminate dopo l'accoglimento delle deduzioni difensive oppure anche alle sanzioni confermate integralmente dopo il loro mancato accoglimento.
Norme richiamate
Art. 16, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Pagamento ridotto ad un terzo
Prevede la possibilità di definire la sanzione mediante pagamento ridotto, beneficio applicabile secondo la sentenza anche alle sanzioni confermate dopo il mancato accoglimento delle deduzioni difensive.
Art. 16, comma 7, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina le sanzioni risultanti all'esito dell'esame delle deduzioni difensive, comprendendo sia quelle rideterminate sia quelle confermate.
Art. 16, comma 7-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il rinvio alle sanzioni di cui al comma 7 deve essere inteso in modo estensivo: comprende anche le sanzioni confermate per il mancato accoglimento delle deduzioni difensive, non soltanto quelle rideterminate.
Massime di principio
- Quando una norma richiama genericamente le sanzioni disciplinate da un'altra disposizione, il rinvio può comprendere sia le sanzioni rideterminate sia quelle confermate, salvo un'espressa limitazione normativa.
- Il mancato accoglimento delle deduzioni difensive non esclude automaticamente l'accesso al pagamento ridotto, se la disciplina applicabile collega il beneficio alle sanzioni risultanti dalla procedura nel suo complesso.
- In una situazione analoga, occorre verificare il testo vigente dei commi richiamati, il rispetto dei termini e delle modalità di pagamento, nonché l'eventuale presenza di disposizioni speciali che limitino il beneficio.
- La possibilità di pagare in misura ridotta deve essere valutata sulla sanzione definitiva risultante al termine dell'esame delle deduzioni, anche quando l'importo iniziale sia stato integralmente confermato.
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