Ordinanza n. 1118/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dirigenziale notificata in data 09 febbraio 2026, avente ad oggetto l'applicazione di sanzione amministrativa opere abusive, del regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottato con deliberazione del Commissario straordinario e della stessa delibera, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale notificata il 9 febbraio 2026, recante applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria per opere abusive, nonché regolamento comunale sulle sanzioni e relativa deliberazione commissariale
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza dirigenziale con cui le è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per opere abusive, unitamente al regolamento comunale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi e alla deliberazione commissariale di adozione. In sede cautelare ha lamentato, in particolare, l'applicazione della sanzione nella misura massima edittale. Quanto al periculum in mora, ha dedotto un pregiudizio derivante dalle proprie condizioni economiche, fornendo un principio di prova mediante dichiarazioni sostitutive rese sotto responsabilità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza sanzionatoria impugnata. La motivazione si fonda sulla considerazione che la sanzione era stata applicata nella misura massima edittale e che il periculum in mora risultava ravvisabile nelle condizioni economiche dedotte dalla ricorrente, assistite da un principio di prova documentale mediante dichiarazioni sostitutive. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il giudice ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima edittale può concorrere a integrare il fumus richiesto, quando la legittimità della concreta quantificazione della sanzione sia contestata nel ricorso.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio economico derivante dall'immediata esecuzione di una sanzione pecuniaria, qualora le condizioni economiche del destinatario siano specificamente dedotte e assistite almeno da un principio di prova mediante dichiarazioni sostitutive rese sotto responsabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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