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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16206/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l'iscrizione nel relativo elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni 2006-2009, sulla base dell'assunto di avere svolto lavoro agricolo alle dipendenze di un datore privato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'esistenza del rapporto di lavoro; la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando il disconoscimento dell'ente previdenziale, l'esito dell'ispezione e la genericità/lacunosite0 delle deposizioni testimoniali. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2094 e 230-bis c.c. per avere la Corte territoriale applicato in modo improprio i requisiti della subordinazione, ignorando le peculiarite0 del lavoro stagionale agricolo e valorizzando requisiti non necessari; 2) violazione degli artt. 2103 c.c. e 56 d.lgs. n. 29/1993 confluito nell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'iscrizione negli elenchi ha valenza ricognitiva e agevolativa della prova, che il verbale ispettivo non avrebbe valore di prova legale e che l'INPS avrebbe dovuto provare la fittiziete0 del rapporto; 3) omesso esame di fatto decisivo e contraddittoriete0 di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando l'accertamento ispettivo basato sul raffronto tra giornate denunciate e fabbisogno ettaro-colturale, assumendo che non si riferisse a terreni incolti; 4) inesistenza di motivazione, perche9 dalla prova testimoniale sarebbe emersa l'esistenza di una ditta individuale con struttura organizzativa d'impresa. L'ente previdenziale ha resistito eccependo in sostanza l'inammissibilite0 per doppia conforme e la richiesta di rivalutazione del merito/prove testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, in realte0, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'attendibilite0 dei testimoni, senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sulla genericite0 e contraddittoriete0 delle deposizioni e sulla sufficienza dell'accertamento probatorio a escludere la prova del rapporto di lavoro agricolo. La Corte ha ribadito che, in caso di disconoscimento da parte dell'INPS, l'iscrizione negli elenchi dei braccianti opera solo come agevolazione probatoria e non sposta l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto sul solo ente previdenziale. Ha inoltre ricordato che il verbale ispettivo e8 liberamente valutabile dal giudice di merito, con piena prova limitata ai fatti direttamente percepiti dai verbalizzanti. Conseguentemente la ricorrente e8 stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    nessuna citazione testuale specifica

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rapporto agricolo stagionale non richiede tutti gli indici tipici della subordinazione enfatizzati dalla Corte territoriale; la Cassazione non accoglie la censura perche9 diretta a una diversa lettura delle prove.

  • art. 230-bis c.c.

    nessuna citazione testuale specifica

    menzionato in rubrica del primo motivo, ma la Corte osserva che non risultano spiegate le ragioni della sua pertinence e quindi la doglianza e8 inammissibile.

  • art. 2103 c.c.

    nessuna citazione testuale specifica

    richiamato nel secondo motivo, ma ritenuto inconferente rispetto alla questione probatoria sull'iscrizione negli elenchi dei braccianti e sul disconoscimento del rapporto.

  • art. 56 d.lgs. n. 29/1993

    nessuna citazione testuale specifica

    richiamato nel secondo motivo, ma ritenuto non coerente con la censura proposta.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    nessuna citazione testuale specifica

    richiamato nel secondo motivo, ma ritenuto non pertinente alla controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nessuna citazione testuale specifica

    richiamato per denunciare omesso esame di fatto decisivo; la Corte rileva che, in presenza di doppia conforme, non e8 consentita una mera diversa valutazione delle risultanze istruttorie e che il vizio non e8 configurabile nei termini prospettati.

  • art. 116 c.p.c.

    nessuna citazione testuale specifica

    il verbale ispettivo e8 fonte di prova liberamente valutabile dal giudice; fa piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza degli ispettori o da essi compiuti.

  • art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993

    nessuna citazione testuale specifica

    richiamato come base del potere dell'INPS di disconoscere, a seguito di controllo, l'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo; da tale disconoscimento deriva l'onere del lavoratore di provare il rapporto dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    nessuna citazione testuale specifica

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilite0 del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'ente previdenziale disconosce l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, l'iscrizione perde la sua funzione agevolativa e il lavoratore deve provare in giudizio l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro posto a fondamento della pretesa previdenziale.
  • Il verbale ispettivo degli organi previdenziali o dell'Ispettorato del lavoro non ha valore di prova legale in senso generale: fa piena prova solo dei fatti direttamente percepiti e attestati dai verbalizzanti, mentre le ulteriori risultanze sono liberamente apprezzabili dal giudice di merito.
  • In cassazione non e8 consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, dell'attendibilite0 dei testimoni o della comparazione tra prova testimoniale e accertamento ispettivo; tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito e sono censurabili solo nei ristretti limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La censura per violazione di legge e8 inammissibile se, sotto tale veste, mira in realte0 a contestare la ricostruzione del fatto e l'esito della valutazione delle prove, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In presenza di doppia conforme, l'omesso esame non puf2 essere usato per introdurre in cassazione una nuova valutazione delle prove gie0 scrutinata dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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