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Sentenza

Sentenza n. 1172/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento del silenzio avverso l'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 10.09.2025 per mezzo dello scrivente difensore e notificata in pari data a mezzo p.e.c.

Giustizia amministrativa202513299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso agli atti del procedimento di rilascio del visto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via PEC il 10 settembre 2025, relativa al procedimento per il rilascio di un visto per lavoro subordinato. L'istanza mirava a conoscere lo stato del procedimento e a ottenere la documentazione del relativo fascicolo. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 24 e seguenti della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e la mancata convocazione per consentire l'accesso, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso, l'ordine di esibizione degli atti e la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione ha eccepito l'irregolarità della procura alle liti e l'intempestività del ricorso, sostenendo inoltre che la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto avesse fatto venir meno l'interesse alla decisione. Il ricorrente ha replicato che l'appuntamento non aveva soddisfatto la distinta pretesa di accesso al fascicolo e che, in concreto, non era stato consentito l'accesso agli uffici della società di outsourcing incaricata.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione relativa all'irregolarità della procura, ritenendola correttamente apostillata e tradotta in italiano. Ha respinto anche l'eccezione di intempestività, rilevando che il ricorso non mirava alla conclusione del procedimento di rilascio del visto, ma all'accesso alla documentazione del fascicolo. Nel merito, ha accertato la formazione del silenzio-rifiuto, poiché erano decorsi i trenta giorni previsti dall'art. 24, comma 5, della legge n. 241/1990 senza una decisione sull'istanza di accesso. Ha riconosciuto l'esistenza di un interesse attuale e concreto, giuridicamente tutelato, collegato alla documentazione richiesta, essendo il ricorrente il soggetto che aveva presentato l'istanza di rilascio del visto. Il nesso di strumentalità tra interesse e documenti è stato ritenuto sussistente in senso ampio: non occorre dimostrare una lesione attuale di una posizione giuridica né l'esistenza di un giudizio in corso. La fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica non è stata considerata satisfattiva, perché riguardava un diverso oggetto e non aveva consentito l'accesso agli atti. Il ricorso è stato accolto e l'amministrazione è stata ordinata di consentire l'ostensione degli atti richiesti entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con oneri a carico degli istanti. La richiesta di nomina di un commissario ad acta è stata respinta allo stato. Il MAECI è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese processuali, oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso è il rimedio processuale utilizzabile per ottenere l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione dei documenti.

  • art. 24, comma 5, l. 241/1990

    Il decorso di trenta giorni dall'istanza di accesso senza una decisione dell'amministrazione determina il silenzio-rifiuto.

  • art. 2 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento, ma la controversia riguarda specificamente il silenzio sull'istanza di accesso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata motivazione del diniego, ma la decisione si fonda principalmente sulla formazione del silenzio-rifiuto e sulla sussistenza dei presupposti del diritto di accesso.

  • artt. 24 e seguenti l. 241/1990

    Il diritto di accesso presuppone un interesse giuridicamente rilevante, concretamente collegato ai documenti richiesti da un rapporto di strumentalità inteso in senso ampio.

Massime di principio

  • Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso agli atti si forma allo spirare del termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 241/1990 e può essere impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a.
  • Ai fini dell'accesso documentale è sufficiente un interesse giuridicamente rilevante, attuale e concreto, collegato ai documenti richiesti da un rapporto di strumentalità; non è necessario che l'interesse coincida con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo, né che sia già attuale la lesione della situazione giuridica sottostante o pendente un giudizio.
  • Il nesso di strumentalità tra l'interesse del richiedente e la documentazione richiesta deve essere inteso in senso ampio: è sufficiente che i documenti siano genericamente utili alla tutela dell'interesse giuridicamente rilevante.
  • La fissazione di un appuntamento o lo svolgimento di un'attività amministrativa diversa non soddisfa la domanda di accesso agli atti quando non consenta concretamente la visione o l'estrazione della documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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