Cassazione Civile, Ordinanza n. 23543/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo: una struttura sanitaria accreditata aveva ottenuto un ingiuntivo per il pagamento di prestazioni di riabilitazione rese agli assistiti del SSN nei trienni 2003-2005 e 2006-2008. L’ASL contestava solo una parte del credito, sostenendo che su due fatture fosse dovuta una somma minore perché la struttura aveva superato il tetto di spesa fissato da disposizioni regionali e dal contratto/convenzione, con conseguente applicazione della regressione tariffaria. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo provata l’erogazione delle prestazioni e non provato il superamento del budget. La Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione: ha interpretato la delibera del direttore generale e il contratto nel senso che il tetto di spesa riguardava l’intera macroarea della riabilitazione e che, una volta accertato il superamento di quel limite, doveva applicarsi la regressione tariffaria, senza escludere il pagamento delle prestazioni ma adeguandone la remunerazione. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., l’erronea interpretazione della delibera del 20.3.2009, del verbale del tavolo tecnico del 18.3.2009 e del prospetto delle note di credito. Sosteneva che vi fosse stato un aggiornamento delle tariffe, che il superamento del tetto di spesa non fosse stato provato, che l’onere di provare tale fatto impeditivo gravasse sull’ASL per vicinanza della prova, che il tetto dovesse riferirsi alla singola struttura e non alla macroarea, e che fosse stato male applicato anche il principio di non contestazione; richiamava inoltre pronunce del TAR sull’obbligo di aggiornamento tariffario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di crediti delle strutture sanitarie accreditate per prestazioni rese nel SSN, l’onere di dimostrare l’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget grava sulla struttura sanitaria, poiché il rispetto del tetto di spesa è un vincolo ineludibile per la pubblica amministrazione. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello, che aveva accertato il superamento del limite di spesa nella macroarea della riabilitazione sulla base della delibera del direttore generale e aveva applicato la regressione tariffaria unitaria alle strutture accreditate. La censura sulla non contestazione è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi, perché la Corte territoriale non aveva negato l’esecuzione delle prestazioni, ma aveva ridotto il corrispettivo per il superamento del tetto di spesa. La doglianza ex art. 116 c.p.c. è stata considerata inammissibilmente diretta a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, che non è consentita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell’ASL. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura è stata dedotta come violazione del principio di non contestazione, ma la Corte ha ritenuto che non colpisse la ratio decidendi, poiché la decisione si fondava sul superamento del tetto di spesa e non sulla contestazione delle prestazioni rese.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale di deduzione della pretesa violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate, il rispetto del tetto di spesa pubblica costituisce un vincolo inderogabile; il credito per prestazioni rese oltre il budget non è esigibile nei limiti invocati dalla struttura se non è dimostrata una diversa copertura finanziaria o una previsione remunerativa specifica.
- L’onere di provare la disponibilità di risorse per remunerare prestazioni extra budget grava sulla struttura sanitaria accreditata che pretende il pagamento, non sulla pubblica amministrazione.
- Quando il giudice di merito accerta, con valutazione di fatto, il superamento del tetto di spesa sulla base della documentazione amministrativa, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura delle prove.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non sussiste per il solo dissenso sulla ricostruzione probatoria: è necessario dedurre che il giudice abbia attribuito alla prova un valore normativamente non consentito o abbia disatteso una regola legale di valutazione.
- La doglianza di omesso esame o di falsa applicazione del principio di non contestazione è irrilevante se non investe la reale ratio decidendi della sentenza, specie quando la decisione si fondi non sulla contestazione dell’an debeatur ma sulla riduzione del quantum per superamento del budget.
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