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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05448/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Prato che aveva confermato il sequestro preventivo dell'autovettura a lei intestata, sostenendo violazione di legge e difetto di motivazione: lamentava che l'auto era in uso familiare, che non vi era prova di intestazione fittizia e che ella era terza estranea al reato, in buona fede e in grado di dimostrare di aver sostenuto le spese per l'acquisto del veicolo

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo privo di fondamento. Ha ricordato che il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, con sindacabilità limitata alla totale assenza o apparenza della motivazione. Nel caso concreto la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta puntuale e coerente: dalla perquisizione è emerso stupefacente occultato in un vano creato nell'auto, oltre a denaro e un bilancino, elementi che giustificano il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321 c.p.p. La Corte ha poi richiamato che l'onere di provare l'estraneità e la buona fede dell'intestatario grava sul proprietario; la ricorrente non ha fornito elementi concreti a sostegno di tale onere. Pertanto l'ordinanza è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge; la sindacabilità in Cassazione è quindi limitata a vizi di legge (inclusa la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione)

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la carenza assoluta di motivazione integra violazione di legge sindacabile in Cassazione

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    La contestazione della manifesta illogicità della motivazione può essere dedotta in Cassazione solo con il motivo specifico previsto dalla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; non è sindacabile in un ricorso basato esclusivamente sulla violazione di legge ai sensi dell'art. 325

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo può essere disposto anche in funzione della successiva confisca‚ ossia quando il bene risulti destinato alla commissione del reato; il giudice può adottare il sequestro finalizzato alla confisca sulla base degli elementi probatori emersi

  • art. 240, comma primo, cod. pen.

    art. 240, comma primo, cod. pen.

    La confisca facoltativa è esclusa se la cosa appartiene a persona estranea al reato, ma l'onere di provare l'estraneità e la buona fede grava sull'interessato; la buona fede esclude atteggiamenti di negligenza che abbiano favorito l'uso indebito della cosa

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge: questioni di logica o merito della motivazione richiedono specifici motivi o sono devolute al giudice di merito
  • La mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione costituiscono violazione di legge sindacabile in Cassazione; invece la mera illogicità manifesta della motivazione deve essere dedotta con il motivo previsto dall'art. 606 c.p.p.
  • Quando un bene è stato utilizzato concretamente e in modo stabile per la commissione del reato (es. vano appositamente creato per occultare stupefacente), il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimo anche se il bene è intestato a terzi
  • Il proprietario che reclama l'estraneità al reato deve fornire prove concrete della titolarità del diritto, della propria estraneità e della buona fede; l'onere probatorio grava sull'interessato
  • Il riesame cautelare davanti al tribunale non può trasformarsi in un accertamento pieno della responsabilità penale: deve valutare la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare senza entrare nel merito definitivo del reato
  • La presenza di elementi oggettivi (modifiche al veicolo per nascondere stupefacenti, denaro contante, strumenti per la pesatura) rafforza la legittimità della misura cautelare reale

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