Sentenza n. 702/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità della condotta perpetrata dal Comune dell’Aquila in danno dei ricorrenti per l’occupazione abusiva dei terreni di loro proprietà, a far data dal 26 ottobre 2011; e per la condanna del Comune dell’Aquila: a) al risarcimento del danno per il mancato godimento dei terreni dal 26 ottobre 2011 fino alla data di effettiva restituzione degli stessi; b) al pagamento dell’indennità di occupazione non corrisposta, per il periodo compreso tra il 26 ottobre 2009 e il 26 ottobre 2011; c) alla restituzione dei terreni occupati, previa riduzione in pristino, o, in difetto, alla liquidazione dell’ulteriore importo di € 101.810,65, oltre IVA, per l’esecuzione delle opere a ciò necessarie; d) alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi da computare sulle somme liquidate fino alla data di restituzione dei terreni nonché degli interessi legali, maggiorati ai sensi dell’articolo 1224, comma secondo, del codice civile, fino all’effettiva liquidazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta di occupazione e mancata restituzione dei terreni dopo la scadenza, il 26 ottobre 2011, delle ordinanze sindacali di occupazione temporanea adottate nel 2009 per realizzare un parcheggio; domanda di restituzione e risarcimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari hanno chiesto di accertare l’illegittimità dell’occupazione protratta dal 26 ottobre 2011 e di ottenere l’indennità per il periodo di occupazione temporanea dal 26 ottobre 2009 al 26 ottobre 2011, il risarcimento per il mancato godimento successivo, nonché la restituzione dei terreni previa riduzione in pristino o il pagamento dei costi necessari. Nel corso del giudizio il Comune ha acquisito coattivamente, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, una parte delle aree; i ricorrenti hanno quindi limitato le domande alle aree residue. La verificazione ha distinto le aree in fascia alfa, acquisite dal Comune; fascia beta, trasformate in scarpata e non fruibili dai proprietari; e fascia gamma, mai materialmente occupate e tuttora utilizzate a fini agricoli. I ricorrenti hanno insistito per la restituzione delle aree beta, il risarcimento del mancato godimento dal 26 ottobre 2011 e il ripristino degli accessi e dei terreni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alle aree di fascia alfa, già acquisite con decreto ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. È stato accolto per le aree di fascia beta: il TAR ha accertato che erano state occupate e trasformate per realizzare una scarpata, non erano accessibili né utilizzabili dai proprietari e non erano state restituite o acquisite; ha quindi ravvisato un’occupazione sine titulo e ordinato al Comune di restituirle, previa riduzione in pristino, entro 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Comune può in alternativa adottare un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis. Per le aree beta il Comune deve inoltre proporre ai proprietari, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il risarcimento per il periodo dal 26 ottobre 2011 fino alla restituzione: valore venale all’inizio dell’occupazione, determinato considerando destinazione urbanistica, vincoli e prezzi di aree omogenee, con danno quantificato equitativamente nella misura del 5% annuo del valore venale, rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI e interessi legali sulle somme rivalutate. Quanto alle aree di fascia gamma, il ricorso è stato respinto: non essendo mai avvenuta l’immissione in possesso né una trasformazione materiale, i terreni sono rimasti nella disponibilità dei proprietari e non ricorre un’occupazione illegittima risarcibile; la limitazione degli accessi può essere rimossa con opere o considerata nell’eventuale indennizzo connesso a una futura acquisizione delle aree beta. Le domande relative all’indennità per il periodo di occupazione temporanea e alle ulteriori pretese sono respinte nel resto. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 3.000 oltre accessori, e alle spese di verificazione, liquidate in € 3.377 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Per tali aree si configura, dal momento della cessazione dell’efficacia biennale delle occupazioni di urgenza, decorrente dall’immissione nel possesso dei beni, un’occupazione sine titulo da parte del Comune dell’Aquila, il quale non ha mai provveduto a rimediare a tale illecito permanente, facendone cesare gli effetti con la restituzione, previa riduzione in pristino, dei terreni occupati e irreversibilmente trasformati per la realizzazione dell’opera pubblica o con l’acquisizione degli stessi ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
L’occupazione sine titulo cessa quando l’amministrazione restituisce i terreni previa riduzione in pristino oppure li acquisisce mediante il procedimento previsto dall’art. 42-bis; la mera protrazione dell’occupazione dopo la scadenza del titolo non trasferisce la proprietà.
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 327/2001
Il danno da occupazione illegittima dovrà essere, pertanto, quantificato nella misura del 5% del valore venale di ogni singola area occupata, determinato ai sensi della precedente lettera a), per ciascuna annualità, a decorrere dal 26 ottobre 2011 e fino alla data di effettiva restituzione;
Per la quantificazione equitativa del danno da occupazione illegittima, il criterio del 5% annuo del valore venale previsto dall’art. 42-bis, comma 3, è applicabile analogicamente quale espressione del principio di integralità del ristoro economico; il valore va determinato all’inizio dell’occupazione illegittima.
art. 49, comma 3, d.P.R. 327/2001
L’efficacia dell’ordinanza di occupazione temporanea è, infatti, destinata a cessare in relazione a quella parte dei terreni in essa indicati, per i quali non sia materialmente avvenuta l’immissione in possesso ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, i quali restano nella piena disponibilità del proprietario.
L’ordinanza di occupazione temporanea non determina un’occupazione effettiva delle aree per le quali non sia avvenuta l’immissione in possesso; tali terreni restano nella disponibilità del proprietario e non ricorre, per essi, un danno da occupazione illegittima.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Il Comune dell’Aquila deve essere, perciò, condannato a proporre ai ricorrenti, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del codice del processo amministrativo, una somma a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione di tali aree, dal 26 ottobre 2011 e per tutto il periodo di occupazione illegittima, sino alla loro effettiva restituzione, da quantificare secondo i criteri di seguito indicati
Quando la sentenza accerta il diritto al risarcimento ma la somma non è ancora determinabile, il giudice può condannare l’amministrazione a formulare una proposta risarcitoria secondo i criteri indicati in motivazione.
artt. 2056 e 1226 c.c.
Il danno da occupazione illegittima dovrà essere valutato in via equitativa, ai sensi degli articoli 2056 e 1226 del codice civile, in applicazione del criterio indicato dall’articolo 42-bis, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale, in quanto espressione del principio generale di integralità del ristoro economico, è suscettibile di applicazione analogica;
Il danno da occupazione illegittima può essere liquidato equitativamente applicando in via analogica il criterio dell’art. 42-bis, comma 3, in quanto coerente con il principio di integralità del ristoro.
Massime di principio
- La protrazione dell’occupazione di un terreno oltre la scadenza del titolo, senza restituzione o acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, configura un illecito permanente; l’amministrazione deve farne cessare gli effetti restituendo il bene previa riduzione in pristino oppure adottando un provvedimento di acquisizione.
- La restituzione di un’area illegittimamente occupata deve essere effettiva e idonea a consentirne il concreto utilizzo da parte del proprietario; quando le opere realizzate impediscono l’accesso o la fruizione, la riduzione in pristino deve rimuovere gli ostacoli e ripristinare un accesso fruibile.
- Per il danno da occupazione illegittima, il criterio del 5% annuo del valore venale previsto dall’art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 327/2001 è applicabile analogicamente quale criterio equitativo di ristoro; il valore va determinato all’inizio dell’occupazione illegittima e il danno decorre fino alla restituzione effettiva.
- La sola inclusione di terreni in un’ordinanza di occupazione temporanea non prova che siano stati occupati: se non è avvenuta l’immissione in possesso e i terreni non sono stati materialmente trasformati, essi restano nella disponibilità del proprietario e non sussiste il danno da occupazione illegittima.
- Quando l’amministrazione ha acquisito nel corso del giudizio le aree cui si riferiscono le domande restitutorie e risarcitorie, viene meno l’interesse alla decisione su tali domande limitatamente alle aree acquisite.
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