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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11448 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

XXXX S.p.A. ha chiesto il rimborso dell'ICI versata per l'anno 2007, sostenendo che gli immobili detenuti in concessione nell'area portuale fossero riconducibili alla categoria catastale E/1, relativa alle stazioni per servizi di trasporto, e quindi esenti ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7. La società sosteneva inoltre che il successivo accatastamento tramite DOCFA, effettuato nel 2010, avesse natura ricognitiva di una situazione già esistente nel 2007 e che il termine per chiedere il rimborso dovesse decorrere dal versamento del saldo, non dall'acconto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando il diniego di rimborso dell'ICI. Ha ritenuto che, al momento dell'annualità 2007, gli immobili non fossero stati accatastati nella categoria E/1 e che la società avesse omesso per anni di richiedere il corretto accatastamento, versando l'imposta sulla base di una rendita presunta o di un valore provvisorio. La successiva richiesta DOCFA del 2010 non poteva produrre effetti retroattivi per il 2007, anche qualora la situazione materiale fosse preesistente. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di 3.000 euro per spese di lite, oltre accessori e spese forfetarie, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b)

    Esenzione ICI per gli immobili riconducibili alle categorie catastali esenti, tra cui la categoria E/1.

    L'esenzione non opera automaticamente sulla base della sola destinazione materiale dell'immobile, quando il corretto classamento non sia stato tempestivamente richiesto o riconosciuto.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    Disciplina della determinazione della base imponibile ICI mediante rendita catastale o rendita presunta.

    In presenza di immobili privi di rendita o di variazioni permanenti, il contribuente può essere tenuto a determinare provvisoriamente l'imposta, ma resta obbligato a richiedere il corretto accatastamento.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi dichiarativi e alla determinazione dell'imposta.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 164 e 172

    Il termine per la richiesta di rimborso dei tributi locali decorre, in linea generale, dal versamento non dovuto o dal momento previsto dalla disciplina applicabile; la Corte non ha accolto la tesi della società sul differimento del termine al versamento del saldo.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia delle variazioni catastali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • Cass. n. 20463 del 2017 e precedenti conformi

    La nuova rendita produce effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali.

    Le variazioni di rendita o di classamento richieste dal contribuente non consentono, di regola, di ottenere il rimborso dell'imposta versata per annualità anteriori.

  • Cass. n. 1704 del 2016

    Gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso non possono essere esentati quando l'errato classamento dipenda dall'omissione del contribuente.

    L'ente impositore non è tenuto a sollecitare d'ufficio la modifica catastale quando il contribuente, pur essendovi obbligato, non ha denunciato tempestivamente la situazione effettiva.

Massime di principio

  • La destinazione concreta di un immobile non è normalmente sufficiente per ottenere retroattivamente un'esenzione tributaria: occorre che il corretto classamento catastale sia stato richiesto e riconosciuto secondo le modalità previste.
  • Quando la variazione catastale dipende da una denuncia o da una richiesta del contribuente, essa produce effetti normalmente dalla data prevista dalla legge per l'annotazione o dalla denuncia, non per le annualità precedenti.
  • Il contribuente che ritenga errato il classamento deve attivarsi tempestivamente per ottenere la variazione; l'inerzia prolungata può impedire il recupero delle imposte già versate.
  • Il pagamento dell'imposta sulla base di una rendita presunta o di un valore provvisorio non comporta necessariamente il diritto al rimborso successivo, soprattutto se il contribuente non ha provveduto tempestivamente all'accatastamento.
  • Le richieste di rimborso dei tributi locali devono essere presentate entro il termine decadenziale applicabile, calcolato con attenzione rispetto a ciascun versamento, inclusi acconti e saldi.
  • In una controversia analoga è essenziale dimostrare non solo la destinazione funzionale dell'immobile, ma anche l'effettivo riconoscimento catastale della categoria esente e l'assenza di omissioni imputabili al contribuente.

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