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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06643/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento impugnato aveva rigettato il reclamo contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Varese che aveva disposto l'espulsione, quale sanzione sostitutiva ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, nei confronti di uno straniero condannato a pena detentiva inferiore a due anni. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge sostenendo che l'espulsione, avendo natura penale, potesse essere disposta solo con sentenza e non con decreto del magistrato di sorveglianza, soprattutto se emesso pochi giorni prima del termine di esecuzione della pena detentiva rispetto alla quale operava come sanzione sostitutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la censura generica e sostanzialmente reiterativa di una questione già esaminata e motivatamente respinta dal tribunale di sorveglianza. Ha ribadito che, per l'applicazione dell'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, non esiste una preclusione temporale diversa dall'intervenuta integrale espiazione della pena detentiva: l'espulsione può essere disposta anche durante l'esecuzione della pena, ma non può più essere eseguita se la pena è già stata completamente scontata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998

    espulsione "in ogni tempo"

    La sanzione sostitutiva dell'espulsione per pene detentive inferiori a due anni può essere disposta anche durante l'espiazione della pena; ostacola l'applicazione solo l'avvenuta integrale esecuzione della pena detentiva, non la sua esecuzione parziale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 ha natura di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione e può essere disposta dal magistrato di sorveglianza anche nel corso dell'esecuzione della pena.
  • Ai fini dell'applicazione dell'espulsione sostitutiva non rileva che sia già iniziata l'esecuzione della pena, ma solo che la pena non sia stata interamente espiata al momento in cui la misura deve essere eseguita.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico questioni già affrontate e motivate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleImmigrazione
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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