Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1612/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La pretesa è stata fondata sull'applicabilità della disposizione al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, anche in forza dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. L'INPS ha resistito senza articolare una specifica contestazione, ma la questione della spettanza del beneficio e della natura del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo è stata esaminata dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri, e che il beneficio rilevi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, non soltanto della pensione. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile, non modifica il regime dell'indennità di buonuscita. L'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale, ma costituisce un onere destinato a incidere sulla decorrenza del collocamento a riposo; il suo mancato rispetto non comporta quindi la perdita del beneficio. Il Collegio ha inoltre escluso dubbi di legittimità costituzionale, rilevando la natura retributiva, ancorché differita, dell'indennità di buonuscita e la coerenza dell'interpretazione estensiva con la finalità di omogeneizzazione del trattamento del personale delle forze di polizia. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e la maturazione di 35 anni di servizio utile; esso incide anche sul calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    La disposizione conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile

    La norma riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita derivante dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

  • art. 2 l. n. 232/1990

    È richiamata con riferimento al collocamento a riposo a domanda al compimento di 55 anni di età in presenza di 35 anni di servizio utile.

  • art. 36 Cost.

    La natura retributiva dell'indennità di buonuscita impone che essa sia commisurata all'ultima retribuzione secondo il principio di proporzionalità.

  • art. 3 Cost.

    L'interpretazione estensiva dell'espressione forza di polizia è coerente con la ragionevolezza e con la finalità di omogeneizzazione del trattamento retributivo degli appartenenti alle diverse forze di polizia.

  • art. 81, comma 3, Cost.

    Non impedisce l'applicazione giudiziale del beneficio, poiché esiste una norma di copertura finanziaria e il principio opera quale limite per il legislatore, non per il giudice che interpreta la normativa vigente.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, e rileva ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
  • Il richiamo contenuto nell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza restringerne l'ambito al solo personale delle forze di polizia a ordinamento civile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere riferito alla decorrenza del collocamento a riposo; il suo mancato rispetto non determina la perdita del diritto al beneficio.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, in quanto riferito all'incremento della base pensionabile, non esclude né modifica l'incidenza dei sei scatti stipendiali sul calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
  • Nell'interpretazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia deve essere intesa in modo coerente con la finalità di omogeneizzazione del trattamento retributivo tra le diverse forze di polizia, evitando restrizioni ingiustificate a danno del personale dei corpi a ordinamento militare.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.