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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25805/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce che aveva dichiarato non positivo l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale di Marco Vignola (periodo 6/3/2018-24/3/2021) e aveva disposto che la pena venisse espia per intero. Il difensore ha denunciato, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazioni di legge e vizi di motivazione per la mancata valutazione di elementi che, secondo la difesa, dimostrerebbero l'esito positivo dell'affidamento e per l'erronea determinazione della pena residua da espiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le censure relative alla valutazione dell'esito negativo dell'affidamento (ritenuta adeguatamente motivata dal Tribunale di sorveglianza), ma ha accolto il ricorso limitatamente alla determinazione dell'entità della pena ancora da espiare. Ha annullato l'ordinanza impugnata solo su questo punto e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio sulla quantificazione della pena residua, rilevando che la motivazione del Tribunale non ha svolto un'analisi adeguata e completa del comportamento tenuto dal condannato nel periodo in affidamento e non ha spiegato compiutamente le ragioni per ritenere che nulla di quel periodo possa essere computato ai fini dell'espiazione. Per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dall'imputato per censurare violazioni di legge e vizio di motivazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha in parte respinte e in parte accolte.

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    art. 47 Ordinamento penitenziario

    Distinzione tra revoca dell'affidamento in prova (che valuta singoli episodi durante la prova) e valutazione dell'esito dell'affidamento (che richiede una valutazione globale dell'intero periodo)

  • Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 30525 del 30/06/2010

    Sez. 1, Sentenza n. 30525 del 30/06/2010, Rv. 248376 - 01

    Ha chiarito che per stabilire l'esito dell'affidamento occorre una valutazione complessiva del periodo e non la sola considerazione di episodi singoli; differenzia la valutazione dell'esito dalla revoca.

  • Giurisprudenza - Sez. U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002

    Sez. U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002, Rv. 220878 - 01

    Stabilisce l'obbligo per il Tribunale di sorveglianza di determinare il quantum di pena ancora da espiare tenendo conto della durata delle limitazioni patite e della condotta del condannato nel periodo in affidamento.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 934 del 23/10/2019

    Sez. 1, Sentenza n. 934 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278066 - 01

    Conferma i principi secondo cui la quantificazione della pena residua deve considerare l'intero periodo di affidamento e la condotta del soggetto, richiedendo motivazione congrua e specifica.

Massime di principio

  • La valutazione dell'esito dell'affidamento in prova è complessiva: il giudice deve considerare l'intero periodo di prova e non soltanto singoli episodi per stabilire se sia avvenuto il recupero sociale.
  • La revoca dell'affidamento (art. 47 O.P.) è diversa dalla negazione dell'esito positivo: la prima valuta la gravità di specifici fatti intervenuti durante il periodo, la seconda richiede un giudizio globale sul percorso di rieducazione.
  • Quando si dichiara negativo l'esito dell'affidamento, il Tribunale di sorveglianza è obbligato a determinare con motivazione adeguata e dettagliata il quantum di pena ancora da espiare, considerando la durata delle limitazioni subite e la condotta tenuta dal condannato.
  • La motivazione del Tribunale deve spiegare perché (e in quale misura) il periodo di affidamento si computa o non si computa ai fini dell'espiazione: la mera affermazione senza adeguata analisi è viziata e può comportare annullamento parziale.
  • In sede di Cassazione non è consentita la richiesta di una diversa rilettura dei fatti significativa solo per riformare la valutazione del merito: il sindacato della Corte è limitato al controllo della logica e della conformità ai canoni legali della motivazione.

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