Ordinanza n. 1071/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione e/o adozione di idonee misure cautelari: - del provvedimento n. 21047/RU del 18.3.2026, a firma del dirigente dell’Ufficio Tecnico p.t. dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale della Campania, avente ad oggetto “Istanza rilascio autorizzazione, a mezzo patentino, presentata dalla società CILENTO FUEL SRL UNIPERSONALE (P. Iva 06222710656), per la vendita di tabacchi lavorati, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n° 38 del 21 febbraio 2013, presso il pubblico esercizio, adibito a bar, ubicato nel comune di Vallo della Lucania (SA), all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti, sito lungo la strada provinciale 430 al Km 134+900, snc”; - ove e per quanto di ragione, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento - dell’istanza prot. n. 14692/RU del 13.2.2026, a firma del predetto Dirigente p.t., ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7.8.1990, n. 241; - ove e per quanto di ragione, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 5179/RU del 15.1.2026, a firma dello stesso Dirigente p.t.; - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione, a mezzo patentino, alla vendita di tabacchi lavorati presso un pubblico esercizio ubicato all’interno di un impianto di distribuzione carburanti
Esito
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’autorizzazione alla vendita di tabacchi lavorati, nonché gli atti procedimentali presupposti, deducendo, tra l’altro, la carenza di un sopralluogo tecnico sul locale prima dell’adozione del provvedimento. La controversia riguarda in particolare il computo della superficie del locale disimpegno ai fini del requisito dimensionale di 50 metri quadrati. In sede cautelare la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, ha dichiarato la disponibilità ad apportare modifiche allo stato dei luoghi necessarie affinché il disimpegno potesse essere computato nel soddisfacimento del requisito di superficie.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha effettuato una valutazione conclusiva sul fumus, sul merito o sulle spese. Ha ritenuto opportuno disporre un approfondimento istruttorio, anche alla luce dei motivi di ricorso e della relazione tecnica prodotta dalla società. Ha quindi onerato la Direzione Territoriale Campania dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di effettuare, in contraddittorio con la ricorrente, un sopralluogo volto a misurare lo spazio controverso e a valutarne le caratteristiche. L’amministrazione dovrà poi considerare gli esiti del sopralluogo e verificare se confermare o rivedere le valutazioni contenute nel diniego. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza, mediante deposito degli esiti secondo le forme del PAT. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 17 novembre 2026, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 6 d.m. MEF n. 38 del 21 febbraio 2013
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di autorizzazione, a mezzo patentino, alla vendita di tabacchi lavorati.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un diniego amministrativo dipende dalla misurazione di uno spazio e dalla valutazione delle sue caratteristiche tecniche, il giudice può disporre un sopralluogo in contraddittorio tra amministrazione e interessato prima di definire la controversia.
- Il sopralluogo istruttorio deve riguardare non solo l’accertamento materiale delle dimensioni del locale, ma anche la verifica delle caratteristiche rilevanti ai fini dell’applicazione del requisito normativo controverso.
- L’amministrazione, dopo lo svolgimento dell’istruttoria disposta dal giudice, deve riesaminare le valutazioni già espresse nell’atto impugnato alla luce degli esiti del sopralluogo, valutando se confermarle o rivederle.
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