Ordinanza n. 194/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare 1) del provvedimento -OMISSIS- del 24-02-2026, notificato in data 25.02.2026, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia di TRIESTE”; 2) di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, il contratto di lavoro predisposto da parte resistente, nella sola parte relativa all’assegnazione presso il “Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia di Trieste”, nonché la determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” (e il relativo verbale della predetta riunione), cui fa riferimento il provvedimento -OMISSIS- del 24-02-2026, tra i “rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (…)”, nelle sole parti in cui in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente il “Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia di Trieste”; nonché, per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, non cognito, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili, nella sola ed eventuale parte relativa all’assegnazione del ricorrente presso il “Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia di Trieste”. e per la condanna della P.A. resistente a disporre l’assegnazione presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria memoria/istanza, confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente), secondo i principi e/o le modalità indicati e ritenuti opportuni dal Tribunale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione del dipendente, transitato nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa, presso il Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia di Trieste
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 24 febbraio 2026 nella parte relativa all'assegnazione presso la sede di Trieste, nonché gli atti connessi, inclusi il contratto di lavoro, gli atti e il verbale della Commissione sui transiti e l'eventuale atto di concerto tra le competenti Direzioni generali. Ha inoltre chiesto che l'Amministrazione fosse condannata ad assegnarlo presso una sede situata nelle zone indicate nell'istanza, mantenendo il profilo professionale attuale o assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute; in subordine, ha chiesto la rinnovazione dell'attività amministrativa relativa all'individuazione della sede e del profilo. Dal testo dell'ordinanza non emergono in modo specifico i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma risulta centrale la contestazione dell'individuazione della sede e della compatibilità della sede e dell'eventuale profilo professionale con le condizioni di salute del ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire il verbale della riunione della Commissione sui transiti, comprensivo degli eventuali allegati, nonché ogni altro atto istruttorio utilizzato dal Ministero della Difesa per individuare la sede di servizio del ricorrente. Ha quindi disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, assegnando il termine di 15 giorni dalla comunicazione via PEC dell'ordinanza per il deposito della documentazione. Ha fissato l'ulteriore udienza camerale del 4 giugno 2026 per la definitiva delibazione dell'istanza cautelare o, ricorrendone i presupposti, per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il TAR si riserva, ove ne ricorrano i presupposti, di definire il giudizio in forma semplificata all'udienza camerale successiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali del ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'individuazione della sede di servizio dipende dagli atti istruttori e dalle valutazioni compiute da un organo amministrativo collegiale, il giudice può acquisire il verbale della riunione, i relativi allegati e ogni ulteriore atto istruttorio utilizzato dall'amministrazione prima di decidere sulla domanda cautelare o sul merito.
- Nell'ambito di un giudizio ancora non definito, il giudice può disporre il deposito della documentazione amministrativa rilevante assegnando all'amministrazione un termine perentorio processuale indicato nell'ordinanza e fissando una successiva udienza per la definitiva delibazione della domanda cautelare o per la definizione semplificata del giudizio.
- Quando gli atti processuali contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute della parte, il provvedimento può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo o informativo rivelatore di tali condizioni in caso di diffusione.
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