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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10419/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su due censure: 1) omissione della motivazione rispetto alla richiesta, formulata in udienza, di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi della disciplina transitoria derivante dalla riforma (art. 20-bis cod. pen. e art. 95 d.lgs. n. 150/2022); la difesa sosteneva che la Corte di appello non aveva né riportato né valutato tale istanza nonostante fosse documentata in atti; 2) vizio di motivazione per carenza e illogicità nella valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto (omessa considerazione di elementi a favore di una versione alternativa e di incongruenze nella querela).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato il principio secondo cui la richiesta di sanzioni sostitutive (art. 20-bis cod. pen., disciplina transitoria art. 95 d.lgs. n. 150/2022) deve essere formulata al più tardi in sede di udienza di discussione e, avendo rilevato che l'istanza era stata effettivamente formulata e risultava dagli atti, ha constatato la mancata valutazione da parte della Corte d'appello. Inoltre la Corte ha accertato che il reato è estinto per prescrizione in data 26/11/2025 (richiamando artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen.) e, per tali ragioni, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere meramente reiterativo rispetto alle questioni già esaminate in sede di merito; nella motivazione si osserva comunque che le statuizioni civili erano da ritenersi confermate alla luce della valutazione di merito conforme dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale in base alla quale è stato contestato il delitto (truffa). La Corte non rielabora il contenuto della norma ma la menziona quale titolo di accusa.

  • art. 61 n. 7 e 11 cod. pen.

    Aggravanti contestate in concorso con il reato principale; utilizzate in sede di determinazione della pena in primo e secondo grado.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Riferimento alla disciplina delle sanzioni sostitutive per pene detentive brevi; la Corte afferma che l'applicabilità richiede una richiesta dell'imputato e che il giudice d'appello deve esprimersi sul punto se la richiesta è tempestivamente formulata.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma transitoria della "riforma Cartabia" richiamata per le regole di applicazione delle sanzioni sostitutive; la Corte l'ha richiamata per chiarire i termini e le condizioni per la richiesta in sede d'appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite nella motivazione del ricorso trasmesso alla Corte di cassazione: la ricostruzione dei motivi è operata nei limiti necessari per la decisione, come richiamato in premessa.

  • artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen.

    Norme relative alla prescrizione e al computo dei termini; la Corte le ha applicate per accertare la decorrenza del termine estintivo del reato (26/11/2025).

Massime di principio

  • Se l'imputato chiede l'applicazione di una sanzione sostitutiva prevista dalla disciplina transitoria (art. 20-bis e art. 95 d.lgs. n. 150/2022), la domanda deve essere formulata al più tardi in udienza di discussione del gravame; il giudice d'appello è tenuto a valutare espressamente l'istanza e a motivare il rigetto o l'accoglimento.
  • L'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, di una specifica istanza formulata in udienza rilevabile negli atti configura un vizio motivazionale che può fondare il ricorso per cassazione.
  • Se nel corso del procedimento successivo alla sentenza impugnata si verifica l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di cassazione può prenderne atto e annullare senza rinvio la sentenza penale impugnata per sopravvenuta estinzione del reato.
  • I motivi che si limitano a riproporre in cassazione un'alternativa di lettura del merito già esaminata dai giudici di merito, senza confronto con la motivazione impugnata, sono inammissibili per essere reiterativi.
  • La conferma o meno delle statuizioni civili può seguire diversa valutazione rispetto alla sorte del capo penale; occorre verificare nella motivazione se la Corte intende conservare gli effetti civili anche in caso di annullamento per estinzione del reato.

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