Cassazione Penale, Sentenza n. 10419/2026 del 18/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su due censure: 1) omissione della motivazione rispetto alla richiesta, formulata in udienza, di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi della disciplina transitoria derivante dalla riforma (art. 20-bis cod. pen. e art. 95 d.lgs. n. 150/2022); la difesa sosteneva che la Corte di appello non aveva né riportato né valutato tale istanza nonostante fosse documentata in atti; 2) vizio di motivazione per carenza e illogicità nella valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto (omessa considerazione di elementi a favore di una versione alternativa e di incongruenze nella querela).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato il principio secondo cui la richiesta di sanzioni sostitutive (art. 20-bis cod. pen., disciplina transitoria art. 95 d.lgs. n. 150/2022) deve essere formulata al più tardi in sede di udienza di discussione e, avendo rilevato che l'istanza era stata effettivamente formulata e risultava dagli atti, ha constatato la mancata valutazione da parte della Corte d'appello. Inoltre la Corte ha accertato che il reato è estinto per prescrizione in data 26/11/2025 (richiamando artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen.) e, per tali ragioni, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere meramente reiterativo rispetto alle questioni già esaminate in sede di merito; nella motivazione si osserva comunque che le statuizioni civili erano da ritenersi confermate alla luce della valutazione di merito conforme dei giudici di merito.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale in base alla quale è stato contestato il delitto (truffa). La Corte non rielabora il contenuto della norma ma la menziona quale titolo di accusa.
art. 61 n. 7 e 11 cod. pen.
Aggravanti contestate in concorso con il reato principale; utilizzate in sede di determinazione della pena in primo e secondo grado.
art. 20-bis cod. pen.
Riferimento alla disciplina delle sanzioni sostitutive per pene detentive brevi; la Corte afferma che l'applicabilità richiede una richiesta dell'imputato e che il giudice d'appello deve esprimersi sul punto se la richiesta è tempestivamente formulata.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma transitoria della "riforma Cartabia" richiamata per le regole di applicazione delle sanzioni sostitutive; la Corte l'ha richiamata per chiarire i termini e le condizioni per la richiesta in sede d'appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite nella motivazione del ricorso trasmesso alla Corte di cassazione: la ricostruzione dei motivi è operata nei limiti necessari per la decisione, come richiamato in premessa.
artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen.
Norme relative alla prescrizione e al computo dei termini; la Corte le ha applicate per accertare la decorrenza del termine estintivo del reato (26/11/2025).
Massime di principio
- Se l'imputato chiede l'applicazione di una sanzione sostitutiva prevista dalla disciplina transitoria (art. 20-bis e art. 95 d.lgs. n. 150/2022), la domanda deve essere formulata al più tardi in udienza di discussione del gravame; il giudice d'appello è tenuto a valutare espressamente l'istanza e a motivare il rigetto o l'accoglimento.
- L'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, di una specifica istanza formulata in udienza rilevabile negli atti configura un vizio motivazionale che può fondare il ricorso per cassazione.
- Se nel corso del procedimento successivo alla sentenza impugnata si verifica l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di cassazione può prenderne atto e annullare senza rinvio la sentenza penale impugnata per sopravvenuta estinzione del reato.
- I motivi che si limitano a riproporre in cassazione un'alternativa di lettura del merito già esaminata dai giudici di merito, senza confronto con la motivazione impugnata, sono inammissibili per essere reiterativi.
- La conferma o meno delle statuizioni civili può seguire diversa valutazione rispetto alla sorte del capo penale; occorre verificare nella motivazione se la Corte intende conservare gli effetti civili anche in caso di annullamento per estinzione del reato.
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