Ordinanza n. 964/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 120/2025 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sez. Lavoro, in relazione al capo sulle spese di lite in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo sulle spese di lite della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione lavoro, relativo alla liquidazione delle spese di lite in suo favore. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità del ricorso: dagli atti non risulta provata la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione obbligata, individuata nella sede centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La notificazione presso l'Avvocatura dello Stato non sarebbe sufficiente ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sull'ammissibilità, sul merito o sulle spese. Ha segnalato alle parti la potenziale inammissibilità del ricorso per mancanza della prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato. Ha concesso al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per controdedurre su tale rilievo, rinviando il prosieguo alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026 e riservando ogni ulteriore valutazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto
Il termine di centoventi giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sua sede reale; la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato non è stata ritenuta, allo stato, sufficiente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di prospettare alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo contenente una condanna al pagamento di somme di denaro a carico di un'amministrazione statale, deve essere provata la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione obbligata, individuata nella sede centrale dell'amministrazione, ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato non è, di per sé, equivalente alla notificazione presso la sede reale dell'amministrazione ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza prima del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alla parte interessata un termine per controdedurre prima di definire il giudizio.
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