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Sentenza

Sentenza n. 11175/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 1921/2025 del 15/02/2025 resa dalla Dott.ssa Anna Pagotto quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Roma, all'esito del giudizio R.G. n. 23360/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Roma in data 13.11.2025.

Giustizia amministrativa202514715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, resa quale giudice del lavoro, divenuta cosa giudicata e notificata all'Amministrazione con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica, con la provvista indicata nel titolo, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione della pronuncia. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero si è costituito formalmente, senza contestare che la sentenza non fosse stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Poiché non era controversa la mancata esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo, corrispondendo le somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari. Ha escluso ogni compenso per il commissario, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'Amministrazione di eseguire il giudicato e può adottare le misure necessarie a garantirne l'attuazione.

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche; nel caso concreto il diritto era stato già riconosciuto dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato e tale inadempimento non sia controverso, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio, indicando gli atti necessari e le prestazioni dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza, assegnandogli un termine successivo per l'esecuzione del giudicato e riconoscendogli, se si tratta di attività rientrante nelle mansioni dirigenziali, alcun compenso aggiuntivo in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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