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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37822/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva opposto davanti al giudice di pace, e poi in appello al Tribunale di Milano, l'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per avere emesso sette assegni, per complessivi circa 87.000 euro, risultati privi di copertura e protestati per mancanza di fondi. Gli erano state applicate anche le sanzioni accessorie del divieto di emettere assegni e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La difesa sosteneva che, dopo la presentazione dell'istanza di concordato preventivo della società amministrata, l'emissione o il pagamento degli assegni sarebbe stata coperta dalla scriminante dell'adempimento di un dovere di legge, ossia il divieto di violare la par condicio creditorum. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 168 l.f. e dell'art. 4 l. n. 689/1981 per l'applicabilità della scriminante; 2) violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981 e omesso esame di fatto decisivo, perché la necessità di rispettare la par condicio escluderebbe la colpa; 3) violazione della l. n. 241/1990 e dell'art. 11 l. n. 689/1981 per la supposta illegittimità e illogicità della motivazione del provvedimento prefettizio; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: il Tribunale aveva accertato che gli assegni non erano stati pagati per mancanza di provvista, non per un rifiuto della banca legato al concordato, e che non era stata provata l'esistenza di una provvista sufficiente. Ha inoltre osservato che la fattispecie dell'art. 2 l. n. 386/1990 è integrata dall'emissione di un assegno presentato in tempo utile e non pagato per difetto di provvista, non dal semplice inadempimento del debito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché l'emittente che assume consapevolmente il rischio della mancanza di fondi al momento della presentazione del titolo, specie con postdatazione o con affidamento sulla tolleranza bancaria, viola il dovere di diligenza e non può invocare il fatto scusabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché censurava il provvedimento amministrativo e non la motivazione della sentenza di merito. Il quarto motivo è stato disatteso, essendo la compensazione delle spese rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 386/1990

    emissione di assegno presentato in tempo utile e non pagato per difetto di provvista

    La fattispecie sanzionatoria è integrata dall'emissione del titolo rimasto insoluto per difetto di provvista, non dal mero mancato adempimento di un debito.

  • art. 4 l. n. 689/1981

    La scriminante è invocabile solo se il comportamento sia effettivamente imposto dalla legge; nel caso concreto non ricorreva, perché l'accesso al concordato era frutto di una scelta della società e non di un dovere impeditivo dell'emissione degli assegni.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    L'elemento soggettivo della colpa non è escluso quando l'emittente, con condotta imprudente o consapevole, assuma il rischio della sopravvenuta mancanza di provvista al momento dell'incasso.

  • art. 168 l.f.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il divieto di pagamenti individuali dopo l'istanza di concordato, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 11 l. n. 689/1981

    Richiamato per contestare la motivazione e la misura della sanzione amministrativa, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata critica alla sentenza impugnata.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è valutazione discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sulla mancata compensazione, salvo violazione del principio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Usato per dedurre omesso esame di fatto decisivo, ma la censura non ha superato il vaglio di specificità.

  • art. 241/1990

    Richiamata dalla parte ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento amministrativo, ma senza incidenza sulla decisione di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di assegni senza provvista, l'illecito amministrativo è integrato dall'emissione di un assegno che, presentato in tempo utile, non venga pagato per difetto di provvista; non rileva, di per sé, il solo fatto che il debitore abbia poi un'obbligazione verso il prenditore.
  • La scriminante dell'adempimento di un dovere richiede un obbligo giuridico specifico e attuale che imponga la condotta; non può essere invocata quando la condotta derivi da una scelta discrezionale del soggetto o della società amministrata.
  • Chi emette o utilizza assegni deve controllare la disponibilità di fondi fino al momento dell'incasso; l'affidamento sulla tolleranza bancaria o la consapevole assunzione del rischio di scopertura integra quantomeno colpa e non consente di invocare il fatto scusabile.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che investa solo l'atto amministrativo e non la decisione giudiziale.
  • La mancata compensazione delle spese di lite è censurabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del principio di soccombenza; la valutazione sui giusti motivi di compensazione appartiene al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoImpugnazioniSpese di liteRiscossione
RamiObbligazioniProcesso civileCommercialeBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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