Sentenza n. 448/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria in un permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo UE, comunicato a mezzo pec dalla Questura in data 1.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione della Questura del 1° novembre 2025 recante il diniego della domanda di conversione del titolo di soggiorno, qualificata dall'Amministrazione come passaggio dalla protezione sussidiaria a un permesso per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2015 di un permesso per protezione sussidiaria, rinnovato nel 2020 sino a ottobre 2025, aveva presentato il 22 marzo 2024 una domanda di conversione del titolo, che affermava diretta a ottenere un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 286/1998. La Questura aveva invece trattato la pratica come richiesta di rinnovo o duplicato per lavoro subordinato e, con preavviso del 25 novembre 2024, aveva indicato la mancata prova dell'attività lavorativa e della disponibilità di un alloggio; il ricorrente sosteneva di avere poi trasmesso tramite patronato la documentazione sul lavoro, il reddito e l'alloggio. Con la PEC del 1° novembre 2025 la Questura comunicava che la richiesta di passaggio dalla protezione sussidiaria al lavoro era stata respinta, senza indicarne le ragioni, e riferiva che sarebbe stata aperta una pratica di rinnovo della protezione. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa, poiché il diniego si fondava su una ragione ostativa mai previamente comunicata e diversa dalle carenze documentali del preavviso; (2) violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, per mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e motivato; (3) violazione degli artt. 9, comma 1-bis, e 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 e difetto di motivazione e istruttoria, oltre a illogicità e contraddittorietà, contestando sia la ricostruzione dell'oggetto dell'istanza sia l'affermazione di una volontà di rinnovare la protezione e sostenendo di possedere i requisiti reddituali e abitativi. La ricevuta postale prodotta attestava la spedizione, ma non il contenuto dell'istanza; l'Amministrazione non ha depositato né la domanda né la relazione e i documenti richiesti dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la comunicazione impugnata per difetto di motivazione. La PEC si limitava ad affermare che la domanda era stata «ovviamente bocciata», senza indicare la base normativa del rifiuto, i presupposti di fatto o eventuali carenze documentali; inoltre, l'Amministrazione non ha chiarito perché la pratica fosse stata definita «anomala» né ha prodotto l'istanza, benché fosse controverso se riguardasse un permesso per lavoro o il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il difetto motivazionale impediva quindi di ricostruire e controllare l'iter logico-giuridico e l'istruttoria. L'accoglimento è fondato su tale vizio; la sentenza non accerta che il ricorrente possieda i requisiti per il titolo richiesto né decide autonomamente le ulteriori censure partecipative e sulla mancata conclusione del procedimento. Il Ministero è stato condannato a pagare € 1.500,00 oltre accessori e, dopo il passaggio in giudicato, a rimborsare il contributo unificato versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
È noto che la motivazione del provvedimento amministrativo deve consentire di ricostruire in modo intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e pertanto deve presentarsi completa, coerente e lineare, indicando le ragioni giuridiche (e quindi le norme applicabili alla fattispecie), i presupposti di fatto che sono stati oggetto di verifica per l’esercizio del potere, gli elementi acquisiti e gli interessi valutati nel corso dell’istruttoria e le ragioni per le quali è stata ritenuta preferibile una scelta rispetto ad un’altra.
La motivazione deve rendere intelligibile il percorso decisionale dell'Amministrazione, esponendo norme applicate, presupposti fattuali, elementi istruttori, interessi considerati e ragioni della scelta; una comunicazione che annunci soltanto il rigetto senza tali elementi è illegittima.
Massime di principio
- Il provvedimento amministrativo di diniego deve esporre in modo completo, coerente e intelligibile le ragioni giuridiche e fattuali della decisione, i presupposti verificati e gli elementi istruttori considerati, così da rendere controllabile l'esercizio del potere.
- Quando l'oggetto dell'istanza è controverso e l'Amministrazione ne offre una qualificazione diversa da quella dedotta dall'interessato, il diniego deve chiarire su quale domanda si è pronunciato e su quali elementi si fonda; l'omessa produzione dell'istanza e l'assenza di spiegazioni sull'anomalia della pratica non consentono di ricostruire adeguatamente la decisione.
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